Associazione narcotraffico: identità del partecipe provata solo per congetture (Cass. pen. Sez. V n. 40397 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l’affermazione di responsabilità per la condotta di partecipazione non può fondarsi su passaggi argomentativi assertivi, nei quali non siano indicate le fonti di ciascun snodo del ragionamento. Il giudice di merito che identifica il partecipe in colui che conversa con un sodale deve esplicitare il fondamento di ogni premessa logica intermediata. La motivazione che, senza approfondimento, riconduce il soprannome richiamato dal collaboratore a un determinato imputato e che valorizza un riscontro costituito dal racconto di un furto subito viola il paradigma del ragionamento indiziario. Il carattere congetturale della motivazione si riflette, a cascata, sulla verifica della stabilità del vincolo associativo e sulla qualificazione della fattispecie, precludendo l’esame della richiesta applicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di più imputati, chiamati a rispondere, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti e di associazione finalizzata al narcotraffico, oltre che di detenzione di armi comuni da sparo. La pronuncia interveniva sull’esito di un concordato raggiunto tra le parti.
Nei confronti di uno degli imputati, in particolare, la Corte territoriale confermava integralmente la condanna di primo grado per il reato associativo contestato al capo concernente la commercializzazione di cocaina e hashish. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei difensori, affidandosi a motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta partecipazione al sodalizio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i motivi che investono la posizione dell’imputato condannato per il reato associativo. Il nodo è l’identificazione del soggetto al quale si riferisce il collaboratore di giustizia e di colui che conversa con un sodale. Su questo punto la sentenza impugnata non dedica alcun approfondimento al soprannome indicato dal collaboratore e, nel ricercare i riscontri al narrato, procede per asserzioni.
Il percorso è tutto deduttivo: dall’oggetto della conversazione alla ribellione di una donna che spaccia senza fare capo a un determinato fornitore, fino al riferimento a un furto in danno della medesima persona. Di ciascuna premessa logica e di ciascun passaggio non sono indicate le fonti. Ne deriva che l’identificazione del ricorrente diventa l’indimostrato risultato di una tesi che avrebbe richiesto un’articolata indicazione delle fonti di ogni snodo del sillogismo.
La Corte rileva, altresì, che il significato dimostrativo di intercettazioni collocate fuori dal perimetro cronologico della contestazione non può essere utilizzato senza confrontarsi criticamente con le indicazioni dei giudici di merito sull’epoca di cessazione dell’operatività del sodalizio. Il carattere congetturale e assertivo della motivazione produce, a cascata, la fondatezza delle censure sulla ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio.
Tale accertamento è preliminare alla stessa individuazione dei connotati dell’associazione e all’invocata applicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Anche su questo profilo la Corte territoriale argomenta in termini assertivi, valorizzando le sole dichiarazioni del collaboratore quanto alla sostanza commerciata e richiamando, in termini generici, le conversazioni sulle quantità di denaro e sul carattere “pesante” della droga. Restano assorbite le censure sulla dosimetria della pena.
Quanto agli altri ricorsi, la Cassazione li dichiara inammissibili. Per gli imputati che avevano rinunciato ai motivi di appello nel contesto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., le doglianze sulla responsabilità non sono proponibili, salvo che riguardino vizi della sentenza rispetto alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o all’applicazione di una pena illegale. La Corte ribadisce che, fuori dal caso di pena illegale, non è dato ricorso per contestare la congruità della pena concordata, e che il diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri imputati non integra vizio di motivazione, salvo che il giudizio di merito sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.
In tema di attenuanti generiche, si precisa che la rinuncia ai motivi di appello non può essere assunta, di per sé, a fondamento del riconoscimento del beneficio, potendo al più essere valutata nell’ambito della condotta successiva al reato. La sentenza annulla con rinvio, per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello, la pronuncia impugnata nei confronti dell’imputato condannato per il reato associativo e dichiara inammissibili i restanti ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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