Inammissibile il ricorso manifestamente infondato che preclude il rilievo della prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 5790 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione. La verifica di legittimità si arresta quando la motivazione del gravame risulti logica, congrua e corretta in diritto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, il 6 dicembre 2023, ha confermato la sua condanna. Il motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito non si siano pronunciati sulla richiesta esclusione dell’aggravante contestata.
La questione approda in legittimità dopo il doppio grado di merito, con il ricorrente che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva, non è consentito in sede di legittimità perchè si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Manca, in particolare, la necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso è poi privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Il Collegio richiama, in motivazione, Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013 e Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, sui motivi d’appello, precisando che i relativi principi sono applicabili anche al ricorso per cassazione.
Nel merito della doglianza, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello. Questa è giudicata logica, congrua e corretta in punto di diritto, dunque immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto: la piena conoscenza dell’obbligo di comunicare le variazioni di reddito rilevanti dopo la firma dell’istanza di ammissione al beneficio e la valutazione dell’importo, tale da imporre il dubbio sulla necessità di dichiararle. La loro omessa comunicazione integra l’assunzione del rischio di violare l’obbligo. Gli atti difensivi del giudizio civile e la dichiarazione resa dal difensore all’udienza non possono sostituire la dichiarazione, essendo peraltro scaduto il termine.
Da qui la sussistenza dell’aggravante: ottenuta l’ammissione al beneficio, il prevenuto ha mantenuto indebitamente lo stesso per la mancata comunicazione della variazione reddituale. Quanto all’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, la Corte esclude di poterla rilevare in questa sede per la manifesta infondatezza del ricorso. Richiama Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000, con le conformi Sezioni Unite n. 23428 del 2.3.2005, n. 19601 del 28.2.2008 e Sez. II n. 28848 dell’8.5.2013. Il ricorso, manifestamente infondato, non instaura un valido rapporto di impugnazione e impedisce il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Collegio condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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