Pena sostitutiva illegale per violazione del minimo giornaliero (Cass. pen. Sez. VI n. 23041 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra pena illegale per difetto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva determinata tenendo conto di un valore giornaliero inferiore al minimo di cinque euro fissato dall’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981. Il ragguaglio tra giorno di pena detentiva e quota di pena pecuniaria opera mediante un limite edittale minimo e massimo di valore giornaliero, la cui violazione per eccesso o per difetto produce illegalità della pena. L’illegalità della pena, in quanto involge un profilo non disponibile dalle parti, rende invalido l’accordo di patteggiamento che l’abbia recepita e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa per il nuovo corso.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all’art. 336 cod. pen.: una anno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti e operata la riduzione per il rito, convertito in euro milleottocento di multa… il provvedimento indica invece euro milleduecento di multa, da versare in dodici rate mensili di pari importo.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo che la sostituzione era avvenuta in violazione dell’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, per aver impiegato, nella determinazione della pena pecuniaria, un valore giornaliero esiguo e inferiore al minimo di legge, con conseguente applicazione di una pena illegale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla delimitazione dei motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento, richiamando l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che circoscrive il ricorso alle sole censure attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Sul concetto di pena illegale il provvedimento richiama le Sezioni Unite n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023, Sacchettino, secondo cui è “pena legale” quella del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli, comminata da norma penale vigente al momento del fatto o, se sopravvenuta, più favorevole, e determinata dal giudice nel rispetto della cornice edittale. È invece “pena illegale” quella che si colloca fuori del sistema sanzionatorio perché diversa per genere, per specie o per quantità.
Quanto all’identificazione delle pene illegali per quantità, la Corte rinvia agli artt. 23 e seguenti cod. pen., agli artt. 65 e seguenti cod. pen. in caso di concorso di aggravanti e agli artt. 71 e seguenti cod. pen. in caso di concorso di reati, oltre che ai limiti edittali minimi e massimi fissati da ciascuna norma incriminatrice. Sul piano delle specie richiama le Sezioni Unite n. 25939 del 28.02.2013, Ciabotti, che leggono gli artt. 17, 18 e 39 cod. pen. come criteri di individuazione nominalistica e formale delle pene principali.
Applicando tali coordinate al caso, la Corte rileva che l’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 fissa un valore giornaliero minimo di cinque euro e uno massimo di duemilacinquecento euro per la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva. Il Tribunale, aderendo all’accordo delle parti, ha applicato un valore giornaliero inferiore al minimo, così determinando una pena illegale per difetto: rispettando il minimo, la pena sarebbe stata pari a euro milleottocento di multa.
Da qui l’accoglimento del ricorso. L’illegalità della pena rende invalido l’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa, restando salva la facoltà delle parti di proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale, secondo il richiamo a Sez. VI n. 44948 del 16.10.2019, Rv. 277382-01.
La sentenza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 17 c.p. – Pene principali: specie
- Art. 18 c.p. – Denominazione e classificazione delle pene principali
- Art. 23 c.p. – Reclusione
- Art. 39 c.p. – Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
- Art. 65 c.p. – Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
- Art. 71 c.p. – Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice