Rifiuto dell’etilometro e tenuità del fatto nella guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 5789 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalle norme sulla circolazione stradale. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro non è di per sé ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Nel giudizio di merito la difesa aveva chiesto il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., deducendo il carattere tenue del fatto. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23.04.2024, ha negato la causa di non punibilità in ragione del negativo giudizio sulla pericolosità della guida.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego della richiesta di proscioglimento. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il ricorso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione impugnata. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione richiama il principio espresso dalle Sez. U n. 8825 del 2016, Galtelli.
Nel merito, la Corte territoriale appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. Essa ha ricordato che è pacifica la compatibilità tra il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro e la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e che il giudice deve accertare l’assenza di un contesto concretamente e significativamente pericoloso, secondo il principio di Sez. IV n. 46438 del 2018.
I giudici di merito hanno evidenziato che la condotta di guida ha messo in pericolo in maniera non esigua gli altri utenti della strada: la vettura procedeva con andatura irregolare, zigzagando per un lungo tratto, e il conducente presentava sintomi indicativi di alterazione alcolica. Tali circostanze escludono l’applicabilità della causa di non punibilità.
La sentenza si colloca nell’alveo delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, Tushaj, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Il giudizio non impone la disamina di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti, come affermato da Sez. VII n. 10481 del 2022.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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