Astensione dei difensori irrilevante nella trattazione scritta in appello (Cass. pen. Sez. III n. 1034 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello definito con le modalità della trattazione scritta, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria non impone al giudice il rinvio del procedimento, non essendo in tal modo compresso il diritto di difesa. Il difensore che, in difetto di istanza di discussione orale, abbia implicitamente rinunciato alla comparizione, non può più esercitare, in relazione a quella udienza, il diritto all’astensione. Parimenti è inammissibile, perché nuova, la questione non prospettata nei motivi di appello e articolata per la prima volta in cassazione. In tema di fatture per operazioni inesistenti, anche l’inesistenza da sovrafatturazione integra il reato, e i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti non sono mai deducibili.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società di noleggio di attrezzature edili, era stato condannato dal Tribunale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per aver indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, con la concessione dei benefici di legge.

La Corte di appello confermava la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancata dichiarazione dell’adesione all’astensione dalle udienze e la conseguente nullità della sentenza; l’omessa pronuncia su un motivo di appello; l’erronea valutazione della fittizietà delle operazioni; la deducibilità dei costi anche in presenza di fatture soggettivamente inesistenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara inammissibile. Alla pec inviata dal difensore non era allegata la dichiarazione di adesione all’astensione, ma le conclusioni per l’udienza, digitalmente sottoscritte. L’udienza era stata celebrata con le modalità della trattazione scritta, in camera di consiglio e senza intervento delle parti, non avendo queste richiesto la discussione orale entro il termine perentorio di quindici giorni liberi, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020, disposizioni ancora applicabili per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 per l’art. 94 d.lgs. n. 150/2022.

Il contraddittorio era assicurato dagli adempimenti del comma 2 della stessa norma, con la possibilità di formulare conclusioni scritte. Le modalità di attuazione del contraddittorio ricalcano quelle dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l’udienza camerale non partecipata, che pure si svolge senza l’intervento del difensore. Richiamando un consolidato orientamento (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti), la Corte ribadisce che l’astensione non assume rilievo ai fini del rinvio, principio estensibile al giudizio di appello trattato in forma cartolare (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino).

Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo o solo genericamente prospettato nei motivi di appello: non sono deducibili in cassazione questioni non oggetto di gravame, per evitare l’annullamento su un punto sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco). Nella specie, in appello si era sostenuta la effettiva esistenza delle operazioni, mentre la doglianza sulla mancata prova dell’utilizzo delle fatture in dichiarazione è articolata per la prima volta in cassazione.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale non ha affermato l’inesistenza della ditta fornitrice, ma la fittizietà delle operazioni per sovrafatturazione, con la finalità di incrementare i costi. L’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2000 ricomprende nell’inesistenza anche le fatture con corrispettivi superiori a quelli reali (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev). Il quarto motivo è parimenti infondato: i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti non sono mai deducibili (Sez. 2, n. 15552 del 21/01/2022, Quartararo; Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Romano), e il frazionamento in quote di ammortamento non esclude il reato (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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