Onere della prova del rapporto di lavoro subordinato non assolto dai lavoratori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5399 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che agisce per l’accredito delle giornate lavorative è tenuto a provare il rapporto di lavoro subordinato, secondo l’onere della prova posto dall’art. 2697 cod. civ. L’eventuale acquisizione irrituale del verbale ispettivo non è decisiva quando la carenza probatoria del rapporto sia stata accertata dal giudice di merito e non sia stata specificamente censurata in sede di legittimità. Il giudice non può sostituirsi integralmente alla parte sopperendo alle sue mancanze, specialmente quando dagli atti non emergano elementi favorevoli da approfondire d’ufficio, ma anzi risultino elementi contrari già acquisiti.
Il Fatto
I lavoratori ricorrono in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la decisione del tribunale, sfavorevole alla loro domanda di accredito delle giornate come operai agricoli a tempo determinato per il 2013, il 2014 e il 2015. Le giornate erano state disconosciute dall’Inps sulla base di un verbale ispettivo.
La Corte territoriale, nei giudizi riuniti, aveva acquisito il verbale ispettivo ex art. 421 cod. proc. civ. e le dichiarazioni dei lavoratori, escludendo poi le prove richieste per genericità e ritenendo non provata la prestazione con vincolo di subordinazione. I lavoratori propongono quattro motivi, resistiti dall’Inps con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 421 e 415, terzo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello acquisito il verbale ispettivo pur in presenza di difetto e tardività della costituzione dell’Inps nei giudizi poi riuniti. Il secondo motivo invoca la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per essersi la pronuncia fondata su un verbale irritualmente acquisito. Il terzo lamenta la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 124/2004, per non avere la Corte considerato i limiti di efficacia del verbale.
La Corte osserva che, sebbene il primo motivo appaia fondato per le preclusioni maturate, esso non è decisivo: occorre comunque provare il rapporto lavorativo e l’onere probatorio grava sui lavoratori. Richiama sul punto un indirizzo conforme della propria sezione lavoro, di cui alle sentenze n. 3022 del 10 aprile 1990 e n. 1423 del 5 febbraio 1993 e successive conformi.
Tale carenza probatoria risulta rimarcata espressamente a pagina sei della sentenza impugnata, con affermazione neppure censurata dalla parte e non devoluta allo scrutinio di legittimità. Da ciò deriva il rigetto del ricorso. I motivi secondo e terzo restano assorbiti.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile. Il giudice d’ufficio non può mai sostituirsi integralmente alla parte, sopperendo alle sue mancanze, soprattutto quando dagli atti non emergano con la necessaria specificità elementi favorevoli approfondibili mediante iniziativa officiosa, ed emergano invece elementi contrari già in atti. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, liquidate in euro 3500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori. Dà inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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