Reati tributari: accertamento induttivo e scritture contabili (Cass. pen. Sez. III n. 9925 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, con adeguata motivazione, per trarne elementi probatori idonei a sorreggere il proprio convincimento, ferma restando l’autonoma valutazione secondo i criteri dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. La condanna può quindi fondarsi sugli accertamenti svolti dall’Amministrazione finanziaria sulla base della banca dati VIES, sul confronto tra fatture di acquisto e documentazione di rivendita, sulla verifica dell’indisponibilità della merce e sull’assenza di spiegazioni dell’imputato. Quanto al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di una copia presso il terzo destinatario consente di desumere che il mancato rinvenimento dell’altra presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento. L’obbligo di traduzione riguarda gli atti giudiziari e non gli altri documenti acquisiti.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, aveva ridotto la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt. 4 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Il giudizio di secondo grado era scaturito dagli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate su una società di cui l’imputato era legale rappresentante, che aveva acquistato merce da due società estere regolarmente fatturata: dal confronto tra fatture di acquisto e di rivendita risultava la mancanza di traccia di numerosi beni, con evasione dell’IVA e dell’imposta sui redditi.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: l’insufficienza dell’accertamento induttivo a fondare la responsabilità penale; il mancato superamento della soglia di punibilità; l’errata qualificazione del fatto rispetto all’art. 10, per essere stata accertata la mancata emissione di fatture e non l’occultamento o la distruzione di scritture contabili; l’omessa traduzione degli atti provenienti dall’Olanda.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo muovendo dal rapporto tra accertamento tributario e giudizio penale. Il principio affermato è che il giudice penale può utilizzare gli elementi induttivi valorizzati in sede amministrativa, purché li sottoponga a autonoma valutazione secondo i criteri generali dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza richiama sul punto Sez. 3, n. 24225 del 14.03.2023 e Sez. 3, n. 36207 del 17.04.2019.

I giudici di merito, secondo la Corte, si sono attenuti a questi criteri: la condanna si fonda sugli accertamenti sulla banca dati VIES, sul confronto tra fatture di acquisto e documentazione di vendita, sulla verifica in loco dell’indisponibilità della merce e sull’assenza di chiarimenti forniti dall’imputato nella fase amministrativa. La tesi difensiva, secondo cui non erano state effettuate verifiche sulla effettiva disponibilità e destinazione dei beni, è stata giudicata inconsistente.

Il secondo motivo è stato ritenuto rivalutativo, perché non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che aveva giudicato i conteggi del consulente di parte incompleti e inaffidabili.

Il terzo motivo è stato dichiarato generico. Lo stesso ricorrente ha ammesso che le fatture esistevano ed erano state rinvenute, il che contrasta con la tesi che le scritture contabili non sarebbero mai state tenute. La Corte territoriale aveva inoltre evidenziato che gli accertatori avevano ricostruito le attività della società grazie alle fatture e alla contabilità delle società estere, sicché il mancato rinvenimento delle corrispondenti copie era indice sicuro di distruzione o occultamento. Sul punto la sentenza richiama Sez. 3, n. 41683 del 02.03.2018.

Il quarto motivo è stato parimenti respinto: l’obbligo di traduzione è previsto per gli atti giudiziari, non per documenti di altra natura, come affermato dalle Sezioni Unite n. 38343 del 24.04.2014, richiamate dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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