Inammissibile il ricorso se la doglianza sulle captazioni è preclusa in riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 40728 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Su richiesta del soggetto sottoposto a misura cautelare, il pubblico ministero deve tempestivamente assicurare la disponibilità delle registrazioni delle conversazioni intercettate e del connesso materiale, ma la richiesta deve indicare specificamente i files delle captazioni di cui è chiesta la copia. L’inottemperanza dell’autorità giudiziaria produce una nullità a regime intermedio, che inerisce all’esercizio del diritto di difesa. In caso di istanza di riesame, tale nullità deve essere eccepita in quella fase: è intempestiva l’eccezione proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 giugno 2025, ha confermato in sede di riesame il provvedimento del G.i.p. del medesimo Tribunale che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e per un episodio di concorso in detenzione di hashish.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’omesso deposito della documentazione relativa ai verbali e alle fonie delle intercettazioni, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla configurabilità dei reati, la violazione di legge in materia di esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, la Corte ha ricordato che, a seguito della richiesta formulata nell’interesse del soggetto sottoposto a misura cautelare, il pubblico ministero deve tempestivamente assicurare la disponibilità delle registrazioni delle conversazioni intercettate. Prima del deposito di tutte le conversazioni e dell’invio delle fonie all’archivio informatico, la richiesta non può che riguardare quelle utilizzate nel provvedimento applicativo della misura. Anche in un’indagine complessa, la richiesta deve contenere la specifica individuazione dei files delle captazioni di cui è chiesta la copia, come affermato da Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024.

Quanto ai brogliacci di ascolto, il quadro non muta: il riferimento a essi è di regola già contenuto nelle informative di polizia giudiziaria poste a fondamento dell’iniziativa cautelare, salva la verifica ulteriore tramite l’ascolto delle fonie. Nel caso di specie non è stato allegato che il contenuto dei brogliacci di interesse non avesse formato oggetto di analisi nelle informative a disposizione della difesa.

In caso di inottemperanza dell’autorità giudiziaria competente si produce una nullità a regime intermedio. Il principio, desumibile da Sez. U n. 20300 del 22/04/2010 e ribadito da Sez. 6 n. 26447 del 14/04/2021 e Sez. 3 n. 10951 del 17/01/2019, inerisce all’esercizio del diritto di difesa e, in caso di istanza di riesame, deve essere eccepito in quella fase. La memoria depositata nel giudizio di riesame non conteneva alcuna deduzione sul tema delle captazioni, di cui infatti l’ordinanza impugnata non si occupa: il motivo, incentrato su un tema precluso, è inammissibile.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché sollecita una lettura alternativa del compendio indiziario mediante l’accentuazione parcellizzata di singoli elementi. Il Tribunale ha dato conto dell’ambito associativo in cui operava il ricorrente, dell’assetto organizzativo incentrato sugli approvvigionamenti di stupefacente e dell’uso di un peculiare apparato telefonico. Non illogicamente ha escluso rilievo ai diversi profitti perseguiti e ai momenti di attrito tra i sodali, trattandosi di conflitti non dirimenti rispetto alla configurabilità di uno stabile rapporto. Le deduzioni difensive non valgono a vulnerare la valutazione di merito, corredata da argomentazione coerente e non manifestamente illogica.

Il terzo motivo, sulle esigenze cautelari, è inammissibile perché incentrato su una pretesa violazione di legge non ravvisabile, al di là dei profili attinenti alla motivazione. Il Tribunale ha ritenuto attestata la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione, in ragione dei profili personologici e della significativa trasgressività della condotta, nonché della ritenuta inidoneità delle produzioni documentali. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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