Inammissibile il ricorso sulla prova del reato, tenuità e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 33069 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché estranea al numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, la doglianza che investa profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. In tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Campobasso alla pena di duemila euro di ammenda per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., per aver abbandonato un cane di sua proprietà all’interno dell’abitazione in locazione che aveva definitivamente lasciato.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione, qualificata dalla Corte come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non appellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe valutazioni di prova e di ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente.

Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. Il giudice di merito è prevenuto alle proprie conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa delle risultanze processuali: la testimonianza del teste qualificato e i messaggi scambiati con il marito della proprietaria dell’immobile, con i quali l’imputato aveva rassicurato che sarebbe andato a riprendere il cane, avendo lasciato il casolare da due mesi. Tali apprezzamenti di fatto non sono qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. configura un limite negativo alla punibilità la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 13657 del 16.02.2024. Nel caso in esame tale onere non è stato assolto, risultando la doglianza manifestamente infondata.

Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte osserva che esso può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4 n. 32872 dell’08.06.2022). Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato (Sez. 3 n. 2233 del 17.06.2021). Nella specie il giudice ha ritenuto ostativo il grado del dolo e il comportamento processuale tenuto dall’imputato.

Stante l’inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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