Resistenza a pubblico ufficiale anche nelle fasi immediatamente precedenti l’atto (Cass. pen. Sez. VII n. 6190 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’inciso “mentre compie l’atto del suo ufficio”, contenuto nell’art. 337 cod. pen., non richiede una coincidenza istantanea tra la condotta del soggetto agente e il perfezionamento dell’atto medesimo. Esso presuppone una contemporaneità che ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dell’atto. Ne consegue che la condotta violenta o minacciosa posta in essere prima che l’operante compia l’atto di ufficio non è, per ciò solo, estranea alla fattispecie. Il giudice di merito che valuti tale condotta come idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale non incorre in vizio di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. La condotta contestata consisteva nell’avere colpito con pugni il cofano della vettura di servizio degli operanti e nell’avere proferito, nei loro confronti, espressioni di minaccia e sfida, in un contesto di identificazione e contrasto di attività criminose nella zona portuale.
La Corte d’appello, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna con sentenza del 22 maggio 2024. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, anche sul rilievo della non configurabilità della fattispecie per avere egli agito prima che gli operanti compissero l’atto di ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e, pertanto, manifestamente infondati.
Nel merito, la Corte ha osservato che il giudice di appello aveva adeguatamente evidenziato le condotte violente e minacciose poste in essere dal ricorrente per sottrarsi al controllo degli operanti. Il colpire con pugni il cofano della vettura di servizio e il proferire espressioni di minaccia e sfida sono stati ritenuti, in modo non illogico, minacciosi e aggressivi e idonei a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.
Sul piano della fattispecie oggettiva, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui il reato non sarebbe configurabile perché l’imputato avrebbe agito prima dell’atto di ufficio. Ha richiamato il principio per cui l’inciso “mentre compie l’atto del suo ufficio” presuppone una contemporaneità che non si esaurisce nell’istante di perfezionamento dell’atto, ma ricomprende le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso, richiamando Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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