Prova indiziaria: il collegamento al fatto deve essere certo, non congetturale (Cass. pen. Sez. V n. 31049 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova indiziaria, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, e il loro esame si articola in due momenti distinti: il vaglio del singolo indizio, che ne impone la verifica processuale della reale sussistenza, e la valutazione globale e unitaria del compendio. Il livello di gravità è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con cui l’elemento indiziante conduce al fatto da dimostrare e inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti desumibili secondo regole di esperienza. La molteplicità degli indizi può compensare il deficit di gravità, ma non quando la rilevanza sia attribuita in virtù di semplici intuizioni congetturali, poiché più indizi privi di gravità non integrano prova. È inammissibile il ragionamento che, accertata la trasferta e il suo fine illecito, colleghi gli imputati al singolo reato senza verificare la certezza del nesso.

Il Fatto

La sentenza impugnata, deliberata il 6 novembre 2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato, confermando la declaratoria di prescrizione per il reato associativo e assolvendo uno degli imputati dai furti di cui ai capi 2 e 3 per non aver commesso il fatto. Per il furto consumato nell’abitazione delle persone offese la responsabilità era stata invece confermata, con mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge sul ragionamento indiziario, sul riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, sulla mancata esclusione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce analiticamente le regole di valutazione della prova indiziaria elaborate dalla giurisprudenza di legittimità. L’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto. Il legislatore ha scandito il meccanismo valutativo in un’ottica di cautela, legata al deficit strutturale di capacità dimostrativa dell’indizio: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo il disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Accanto ai caratteri normativi, la giurisprudenza ha individuato un prerequisito dell’idoneità dimostrativa, ossia la certezza dell’indizio, che implica la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell’elemento cui si intende attribuire efficacia dimostrativa. Dopo il vaglio dei singoli indizi occorre la valutazione globale e unitaria, che può esaltarne la forza rappresentativa. La molteplicità si raccorda alla gravità in un sistema di compensazione, che però trova un limite: più zeri non fanno un’unità.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha operato una valutazione di insieme di elementi che, isolatamente considerati, non erano dotati del necessario requisito della gravità. Anche ammesso che la trasferta degli imputati a Reggio Calabria e il suo fine illecito fossero indiziariamente dimostrati, è il prosieguo del ragionamento a fondare su dati incerti. Il collegamento con il furto nell’abitazione poggia sulla conoscenza con l’imputato che mesi prima vi aveva lavorato, indizio di per sé non certo, nonché su una conversazione relativa a una macchina fotografica mai identificata con quella rubata, sulla presenza di una bombola da campeggio suscettibile di usi diversi e su un riferimento lessicale marginale.

A queste anomalie si aggiunge la frizione con il dato di contesto del mancato ritrovamento della refurtiva. Il ragionamento indiziario si tramuta così in congettura. La non correttezza del procedimento valutativo determina l’annullamento con rinvio anche per la posizione dell’imputato già prosciolto per prescrizione e, per tutti, quanto al reato associativo, data l’assoluta centralità del furto nel ragionamento che aveva escluso le cause di proscioglimento nel merito.

La natura non strettamente personale dei ricorsi sul reato associativo comporta che dell’annullamento debbano beneficiare anche i coimputati non impugnanti sul punto, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. Gli altri motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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