Inammissibile il ricorso che omette di impugnare una ratio autonoma (Cass. civ. Sez. I n. 28874 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. La disciplina regolamentare comunale in materia di COSAP, integrando la disciplina generale, costituisce atto normativo secondario di cui il giudice del merito può prendere cognizione senza essere vincolato da preclusioni processuali. Non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’inadeguato esame delle argomentazioni delle parti, che attiene all’attività di supporto del provvedimento e non al momento decisorio. Il soggetto passivo del canone è l’occupante di fatto del suolo, in assenza di concessione o di titolo locativo riferibile alle aree occupate.
Il Fatto
Una società esercente attività commerciale aveva impugnato davanti al Tribunale diversi avvisi di accertamento emessi da un concessionario della riscossione per il COSAP, relativi agli anni dal 2013 al 2017, per l’occupazione di suolo pubblico mediante segnaletica e manufatti pubblicitari. Il giudice di prime cure aveva annullato gli avvisi, rilevando da un lato l’assenza di un regolamento comunale approvato prima del 2015 e, dall’altro, la qualità di mera locataria della società.
La Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione, accogliendo l’appello del concessionario: ha ritenuto ammissibile la produzione tardiva del regolamento comunale del 1998, ha qualificato la società come occupante di fatto del suolo e ha rideterminato l’ammontare del canone. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel complesso dei motivi. Quanto al primo, ricondotto all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. perché deduce un error in procedendo, la ricorrente non ha rispettato il canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., non avendo riprodotto né localizzato la memoria in cui assumeva di aver dedotto l’illegittimità degli avvisi.
La Corte aggiunge un rilievo autonomo: la disciplina regolamentare comunale, in quanto integrativa della disciplina generale della COSAP, costituisce atto normativo secondario, che il giudice del merito può e deve conoscere senza alcuna preclusione processuale. Sul punto richiama Cass. Sez. 6-2 n. 7715 del 09.03.2022 e Cass. Sez. 2 n. 2563 del 02.02.2009.
Il secondo motivo è inammissibile perché non ricorre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: questa si configura solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso, non quando il giudice d’appello proceda a un inadeguato esame delle argomentazioni delle parti. La Corte richiama Cass. Sez. 2 n. 12652 del 25.06.2020 e Cass. Sez. 1 n. 18491 del 12.07.2018. Il mezzo, sotto l’etichetta del “fraintendimento”, mira in realtà a sindacare il giudizio di fatto.
Il terzo motivo è inammissibile perché non impugna una seconda ratio decidendi della sentenza impugnata: il contratto di locazione aveva efficacia solo dal 1° gennaio 2015 e riguardava aree diverse da quelle occupate. La Corte applica il principio per cui, se la decisione si fonda su più ragioni autonome, il ricorso che ne ometta una è inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 7931 del 29.03.2013). Correttamente, poi, la Corte territoriale ha richiamato l’orientamento sull’occupazione di fatto (Cass. Sez. Un. n. 8628 del 07.05.2020).
Il quarto motivo, pur formalmente deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sollecita un inammissibile sindacato sul merito probatorio. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, dandosi atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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