Inammissibile il ricorso che non contrasta tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 10818 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre, divenute ormai definitive. La questione del nesso causale ex art. 1223 c.c. e quella della sussistenza e quantificazione del danno risarcibile sono profili distinti della medesima domanda, entrambi devoluti al giudice d’appello con l’impugnazione. Il giudice di secondo grado può pertanto rilevare d’ufficio la mancata allegazione e prova del pregiudizio, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Una società locatrice, proprietaria di un compendio immobiliare, aveva concesso in locazione una porzione dello stabile a un’azienda sanitaria locale per dodici anni. Lamentando ritardi e omissioni nel pagamento dei canoni, la società conveniva in giudizio la conduttrice davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna al risarcimento del danno. Il pregiudizio asserito consisteva negli interessi moratori corrisposti a una banca a causa del ritardato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, nella risoluzione anticipata del mutuo stesso e nei maggiori oneri delle procedure di recupero crediti.
Il Tribunale respingeva le domande, escludendo sia il nesso causale tra inadempimento e risoluzione del mutuo, sia la prevedibilità del danno. La Corte d’appello confermava la decisione, aggiungendo un’autonoma ragione: la mancanza di allegazione e prova del pregiudizio. La società proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte procede secondo il criterio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente il terzo e il quinto motivo, riguardanti il merito della domanda risarcitoria. Il giudice d’appello aveva respinto la richiesta per due distinte ragioni: l’inconfigurabilità del danno, poiché le somme mutuate andavano comunque restituite con gli interessi, e il rilievo d’ufficio della mancata allegazione e prova del pregiudizio.
Il terzo motivo censurava solo la seconda ratio e non contrastava la prima. La Corte applica il principio consolidato secondo cui, in presenza di rationes decidendi autonome, l’infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre, non potendo queste condurre comunque alla cassazione. Richiama in proposito Cass. Sez. 3 n. 5102 del 2024.
Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato. Alla Corte territoriale era devoluta l’intera domanda risarcitoria: una volta ipotizzato il nesso causale, il giudice sarebbe stato investito del compito di determinare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli. La tesi secondo cui l’appello si sarebbe limitato al solo art. 1223 c.c. è illogica, poiché il danno forma oggetto della stessa disposizione. Quanto al principio di non contestazione, la Corte osserva che l’eccezione di carenza di nesso causale nega in radice la responsabilità risarcitoria e non vale come implicito riconoscimento del pregiudizio; inoltre la non contestazione riguarda fatti, non qualificazioni.
La Corte rileva poi l’inammissibilità della doglianza sull’omessa valutazione di fatti, preclusa in presenza di una cd. doppia conforme e non estensibile alle risultanze istruttorie, nonché il difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il quarto motivo, relativo alla domanda di manleva, è parimenti inammissibile per carente illustrazione della domanda originaria e per mancanza delle critiche che consentono il sindacato sull’interpretazione della domanda, secondo Cass. Sez. 3 n. 11103 del 2020. L’esclusione del nesso causale assorbe le prime due censure. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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