Deposito telematico tempestivo se reiterato dopo esito negativo dei controlli automatici (Cass. civ. Sez. 2 n. 12115 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico di atti processuali, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda p.e.c.) individua il momento di perfezionamento del deposito con efficacia anticipata meramente provvisoria, subordinata all’esito positivo delle p.e.c. successive. Quando il rifiuto del deposito dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici, comunicato con la c.d. quarta p.e.c. e contenente indicazioni generiche, e la parte abbia prontamente reiterato la procedura di deposito mediante un nuovo invio telematico, il deposito deve ritenersi tempestivo, senza che sia necessaria alcuna indagine sull’imputabilità dell’errore al depositante e senza che debba disporsi la rimessione in termini. L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., è compatibile con la perentorietà del termine, essendo volto proprio a rimediare alla decadenza incolpevole.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Milano avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato le sue domande di impugnazione di una delibera condominiale. L’atto di citazione in appello era stato notificato il 15.01.2021. La Corte territoriale, tuttavia, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello, rilevando che l’iscrizione a ruolo della causa era avvenuta solo l’undicesimo giorno dopo la notifica, e che la difesa dell’appellante non aveva provato che il mancato buon fine del primo tentativo di deposito telematico fosse dipeso da un malfunzionamento del sistema.
Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle norme sul processo telematico e segnatamente dell’art. 13 d.m. n. 44/2011, nonché la mancata identificazione dell’errore materiale che aveva ostato alla ricezione dell’atto da parte del sistema.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui, in base all’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Tale efficacia, però, è meramente provvisoria, essendo subordinata al positivo esito delle successive comunicazioni di sistema.
La S.C. ha richiamato il proprio consolidato orientamento (cfr. Sezioni Unite n. 28403/2023, Cass. n. 19307/2023), secondo cui la mancata generazione delle p.e.c. successive con esito positivo rende definitivamente inefficace il deposito, facendo sorgere a carico della parte l’onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 32822/2023, Cass. n. 69/2025, Cass. n. 15801/2025).
La Corte ha inoltre precisato che, quando il rifiuto dipenda da un esito negativo dei controlli automatici, comunicato con indicazioni generiche come “codice esito: -1” o “errore fatale”, e la parte abbia prontamente provveduto a un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un’indagine circa l’imputabilità dell’errore al fatto del depositante. In tal caso il deposito deve ritenersi tempestivo, senza necessità di disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell’attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta (cfr. Cass. n. 1411/2026, Cass. n. 27766/2025).
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva dato atto che l’appellante si era attivata tempestivamente per un nuovo deposito e che aveva invocato la rimessione in termini. Ciononostante, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello per non aver la parte comprovato che l’esito negativo fosse dipeso da un malfunzionamento del sistema. Tale conclusione è stata ritenuta erronea, poiché la tempestiva reiterazione della procedura e la richiesta di rimessione in termini escludevano che il deposito potesse considerarsi tardivo.
La S.C. ha infine chiarito che non sussiste alcuna incompatibilità tra il carattere perentorio di un termine e l’istituto della rimessione in termini, il quale è previsto proprio dal secondo comma dell’art. 153 cod. proc. civ., disposizione contenuta nell’articolo intitolato «improrogabilità dei termini perentori». La Corte d’appello avrebbe pertanto dovuto esaminare l’impugnazione nel merito, anziché dichiararne l’improcedibilità.
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Nota della Redazione
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