Bevande alcoliche al detenuto: nessun diritto soggettivo azionabile (Cass. pen. Sez. I n. 33889 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell’Amministrazione che nega al detenuto l’autorizzazione all’acquisto e al conseguente consumo di vino o birra non è suscettibile di reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., non incidendo su un diritto soggettivo del ristretto. Esso attiene, infatti, alle modalità organizzative del trattamento penitenziario e della vita intramuraria, rimesse a valutazioni tecnico-organizzative dell’Amministrazione, sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da svuotare il nucleo essenziale del diritto. Ne deriva che il Tribunale di sorveglianza, nel ricondurre tale questione all’ambito applicativo dell’art. 35-bis ord. pen., esercita un sindacato giurisdizionale in materia sottratta alla sua cognizione, con conseguente difetto del potere giurisdizionale e annullamento senza rinvio dei provvedimenti adottati in carenza del presupposto richiesto dalla legge.
Il Fatto
Il detenuto era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari ad acquistare e consumare bevande alcoliche, sul rilievo che il divieto generalizzato imposto dalla Direzione del carcere, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, comprimeva il diritto del ristretto in assenza di motivate esigenze di sicurezza e di misure organizzative alternative.
Il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza, che aveva qualificato la posizione del detenuto come diritto soggettivo comprimibile solo entro i limiti del dato normativo e dei principi generali. La Casa circondariale di Cagliari, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta come questione logicamente e giuridicamente preliminare la verifica circa la stessa configurabilità del potere giurisdizionale esercitato dal Tribunale di sorveglianza, cioè la riconducibilità della situazione dedotta dal reclamante all’ambito delle posizioni soggettive tutelabili mediante i rimedi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., in quanto incise da un attuale e grave pregiudizio.
Richiamando il quadro interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 36865 del 2021), il Collegio ribadisce che il rimedio è approntato a presidio delle sole situazioni giuridiche aventi consistenza di diritto soggettivo, lese da comportamenti dell’Amministrazione contrari all’ordinamento penitenziario o alla disciplina regolamentare, e foriere di un pregiudizio attuale e grave. Presupposti indefettibili dell’azione sono, da un lato, una posizione giuridica attiva che, pur nell’adattamento imposto dalla detenzione, conservi un nucleo essenziale incomprimibile; dall’altro, una condotta illegittima dell’Amministrazione che ne vulneri il contenuto protetto.
La Corte precisa che lo stato di detenzione comporta limitazioni anche incisive dei diritti individuali, fondate sulle esigenze di organizzazione intramuraria, di ordine e sicurezza e di sviluppo del trattamento rieducativo. Le misure organizzative rispettose dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità (Sez. I n. 4030 del 2020) integrano legittime forme di conformazione dell’esercizio delle situazioni soggettive e delineano il perimetro della loro consentita compressione.
Da qui la distinzione centrale: il diritto soggettivo, nel suo nucleo incomprimibile, è oggetto della tutela giurisdizionale; le concrete modalità della sua esplicazione restano affidate alle valutazioni tecnico-organizzative dell’Amministrazione, sindacabili solo ove si traducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli o sproporzionate o svuotino sostanzialmente il diritto (Sez. I n. 23533 del 2020; Sez. I n. 767 del 2013; Sez. VII n. 373 del 2014).
Applicando tali coordinate, il provvedimento impugnato non è condivisibile. L’interesse vantato dal reclamante non è riconducibile né al diritto ad una alimentazione adeguata e salubre né ad altra situazione fondamentale autonoma, risolvendosi nella mera aspirazione a un bene della vita privo dei caratteri di necessarietà o indispensabilità propri del diritto soggettivo. La questione attiene, dunque, alle determinazioni discrezionali dell’Amministrazione e si colloca fuori dall’area di tutela dell’art. 35-bis ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha quindi esercitato un sindacato in materia sottratta alla cognizione prevista dalla legge, con conseguente difetto del potere giurisdizionale. L’accoglimento del primo motivo, assorbente, determina l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell’ordinanza impugnata e del provvedimento presupposto del Magistrato di sorveglianza.
Nota della Redazione
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