Ricorso inammissibile se reitera i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13235 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado è inammissibile, perché non si confronta criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. A pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Non basta lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 18 marzo 2024, aveva confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi violazione di legge e vizio di motivazione: l’erronea considerazione dell’etilometro come regolarmente omologato, il mancato vaglio della contestazione difensiva sul non corretto funzionamento dell’apparecchio per l’alcoltest e l’erroneo valore probatorio attribuito al verbale di accertamento dello stato di ebbrezza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Le doglianze, osserva il Collegio, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, ne reiterano di fatto le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio e già vagliate dal giudice di merito.

Il percorso argomentativo muove dalla funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato di legittimità: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte Cost., sent. n. 186/2000. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma indicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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