Regime 41-bis e cottura cibi tra esigenze organizzative legittime (Cass. pen. Sez. 1 n. 11968 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È pienamente legittima la regolamentazione interna che, per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., circoscriva a fasce orarie predeterminate la possibilità di cottura dei cibi, laddove le restrizioni incidano esclusivamente sulle modalità di esercizio del diritto e non ne neghino la sussistenza. La diversità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario non è di per sé discriminatoria quando l’Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti in concreto la sussistenza di esigenze logistiche, tecniche od organizzative che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico, come la necessità di assicurare un più assiduo controllo o di contemperare le esigenze di sicurezza con le carenze di organico. Il giudice, pertanto, non può sostituire la propria valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, potendo esercitare soltanto un sindacato di legittimità, esteso al piano della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta amministrativa che incida su diritti fondamentali.

Il Fatto

Il detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., aveva richiesto al magistrato di sorveglianza l’autorizzazione a tenere in cella il pentolame e a utilizzare il fornello senza limiti di orario, come previsto per gli altri detenuti, e non soltanto dalle ore 07:00 alle ore 20:00 come stabilito dalla circolare D.A.P. n. 3676/2017. Il magistrato di sorveglianza di Viterbo respingeva la richiesta e il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il conseguente reclamo, condividendo le valutazioni circa la legittimità della differente disciplina prevista per i detenuti in regime ordinario e quelli sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., escludendo la lamentata discriminazione. Avverso tale ordinanza il detenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis l. n. 354/75 in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. e il vizio di motivazione, insistendo sull’irragionevolezza del differente trattamento e sulla insussistenza delle ragioni di sicurezza indicate dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, condividendo quanto affermato da Sez. 1, n. 6811 del 09/12/2025, dep. 2026. Nel richiamare il principio di diritto che governa la materia, la Cassazione ha ribadito la piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie quando, prefissando ambiti orari per la cottura dei cibi, incidano esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto senza negarne la sussistenza. Le limitazioni, tuttavia, devono uniformarsi alle possibilità accordate all’intera popolazione carceraria e non essere inerenti soltanto ai soggetti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.; in tal caso, infatti, le restrizioni concretizzerebbero un’immotivata e vanamente vessatoria ulteriore differenziazione.

Resta comunque consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi tra i detenuti sottoposti al regime differenziato e i detenuti comuni, qualora vengano addotte e argomentate in concreto esigenze logistiche e organizzative che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico. La Corte ha precisato che tali ragioni possono consistere, tra l’altro, nella necessità di assicurare un maggiore e più assiduo controllo, nella verifica dell’assenza dei detenuti dalle rispettive stanze, ovvero nel contemperamento con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell’attività penitenziaria. In proposito sono richiamati, tra i precedenti, Sez. 1 n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021 e Sez. 1 n. 43528 del 28/06/2023.

Nel caso di specie, il D.A.P. aveva segnalato problematiche attinenti all’articolazione delle attività trattamentali e alla allocazione dei detenuti in stanza singola. I detenuti in regime ordinario, essendo alloggiati in celle plurime e partecipando a un maggior numero di attività rieducative, permanevano all’esterno della propria camera per un arco temporale più esteso e necessitavano di una maggiore diluizione del tempo di cottura, anche per ragioni di salubrità dell’aria. Al contrario, i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., collocati in camere singole e destinatari di un numero inferiore di attività trattamentali, non presentavano le medesime esigenze.

La Corte ha quindi ritenuto che la restrizione oraria avesse ad oggetto la disciplina dell’esercizio del diritto, senza negarne l’esistenza né assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sé stesso. Ha infine ribadito che non è consentito al giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, poiché un simile intervento integrerebbe un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo, essendo demandato all’autorità giudiziaria soltanto un sindacato di legittimità esteso al piano della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta amministrativa che incida su diritti fondamentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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