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Omesso soccorso: sufficiente la rappresentazione della possibilità di lesioni (Cass. pen. Sez. IV n. 29369 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, l’elemento soggettivo è integrato dalla rappresentazione, da parte dell’agente, della probabilità o anche della semplice possibilità che dall’incidente stradale sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza, accompagnata dalla consapevole accettazione del rischio e dalla conseguente omissione della fermata. La motivazione implicitamente contenuta nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata è idonea a superare il vaglio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

L’imputato, alla guida di un’autovettura, tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva. Dopo l’urto, senza scendere dalla propria auto, ripartiva a forte velocità, allontanandosi dal luogo del sinistro. Sul posto veniva rinvenuta la targa anteriore del suo veicolo, consentendo alle forze dell’ordine di risalire alla sua identità. Raggiunto presso la propria abitazione, appariva in stato di ebbrezza e ammetteva la propria responsabilità. Il tribunale lo dichiarava responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada e di cui all’art. 189, commi 1 e 7, cod. strada. La Corte d’appello confermava la pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di omissione di assistenza. Tali doglianze sono state ritenute inammissibili in quanto meramente reiterative di una prospettazione difensiva già implicitamente rigettata dalla Corte territoriale. Il giudice di appello, infatti, aveva esaminato il motivo di gravame incentrato sull’omessa valutazione della prova scientifica e aveva implicitamente disatteso la tesi difensiva, valorizzando le modalità del sinistro, le ammissioni dell’imputato e il suo comportamento successivo, finalizzato alla volontaria elusione delle conseguenze dell’azione.

Con riguardo all’elemento soggettivo del reato di cui al capo II, la S.C. ha ribadito il principio per cui, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che l’agente si rappresenti la probabilità o anche la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi. Nel caso di specie, il conducente del veicolo tamponato era sceso dall’auto e si stava dirigendo verso il veicolo dell’imputato, circostanza che rendeva evidente la necessità di prestare assistenza.

Il quarto motivo di ricorso, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva puntualmente individuato gli elementi che, nel caso concreto, impedivano di riconoscere la particolare tenuità del fatto: la condotta antecedente, consistita nel violento tamponamento, e le modalità del fatto, caratterizzate dalla fuga a gran velocità in un contesto stradale potenzialmente pericoloso. Tali elementi sono stati ritenuti legittimamente valutabili in quanto riconducibili ai criteri indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., cui rinvia l’art. 131-bis cod. pen.

Il quinto motivo di ricorso, infine, non ha superato il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella prospettazione di una diversa valutazione dei fatti, funzionale al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La relativa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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