Ricorso aspecifico e rationes autonome: tenuità del fatto resta esclusa (Cass. pen. Sez. VII n. 34412 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Ove la decisione si fondi su più rationes decidendi autonome e autosufficienti, la doglianza che ne investa una sola, senza scalfire le altre, non è decisiva e il ricorso resta inammissibile. In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia possono essere valutati come sintomatici dell’abitualità della condotta solo previa verifica degli elementi fattuali, delle allegazioni difensive e degli esiti delle segnalazioni. Il diniego del beneficio è comunque sorretto dalla motivazione congrua sul valore dei beni sottratti e sulle modalità dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, con parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 93,00 di multa per il delitto di furto aggravato. La Corte d’Appello di Roma ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati su violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai predetti dinieghi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il motivo è inammissibile perché ripropone pedissequamente le censure già svolte in appello e puntualmente disattese, senza svolgere una critica argomentata della decisione impugnata. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 42046 del 17.07.2019; Sez. III n. 44882 del 18.07.2014; Sez. VI n. 20377 dell’11.03.2009), la Corte ribadisce che il motivo è solo apparente e non specifico.
Nel merito, la doglianza sull’abitualità della condotta è ritenuta fondata ma non decisiva. La Corte rammenta il principio secondo cui i precedenti di polizia possono fondare il giudizio di abitualità ostativa al beneficio solo a condizione che siano verificati gli elementi fattuali emergenti, le allegazioni difensive e gli esiti delle segnalazioni (Sez. VI n. 10796 del 16.02.2021; Sez. IV n. 51526 del 04.10.2018). Il giudice di appello non ha effettuato tale verifica. Tuttavia, la motivazione sul valore dei beni sottratti e sulle modalità della condotta — azione in concorso con un complice e premeditata — resta congrua ed esente da vizi logici e sufficiente a sostenere il diniego. Poiché le rationes decidendi sono autonome e autosufficienti, la censura che ne colpisce una sola non è decisiva.
Il secondo motivo, sul mancato riconoscimento della tenuità del danno, è manifestamente infondato. La circostanza attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore pressoché irrisorio, valutato non solo in sé ma anche negli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza rilievo per la capacità di quest’ultima di sopportare il danno economico (Sez. II n. 5049 del 22.12.2020, dep. 2021). La Corte territoriale ha valorizzato il valore dei beni sottratti, con motivazione congrua e sufficiente a negare l’attenuante.
Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. La concessione della sospensione condizionale è rimessa alla discrezionalità del giudice, che la accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze dell’art. 133 cod. pen., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tale presunzione non deriva automaticamente dall’assenza di precedenti condanne, potendo rilevare i precedenti giudiziari e i procedimenti pendenti (Sez. VI n. 16172 del 22.06.1989; Sez. II n. 12465 del 16.07.1987; Sez. II n. 5648 dell’11.02.1981). Il motivo è inoltre aspecifico, poiché attacca solo parte della motivazione, che richiama anche l’assenza di una stabile fonte di reddito e le precarie condizioni economiche.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.