L’inammissibilità dell’appello generico rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 8426 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichino gli elementi posti alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi ed esercitare il proprio sindacato. L’inammissibilità dell’appello non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata d’ufficio dalla Cassazione, in quanto le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria. Per il reato di bancarotta prefallimentare, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, considerando il termine massimo di cui all’art. 161 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputata era stata condannata per il reato di bancarotta patrimoniale e documentale. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Con i primi quattro venivano dedotti vizi di motivazione e violazioni di legge relativi, tra l’altro, alla mancata valutazione critica delle censure difensive, all’insussistenza della prova della distrazione e alla sussistenza del dolo generico. Con il quinto motivo si eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come i primi quattro motivi di ricorso fossero tutti generici per indeterminatezza, risultando privi dei requisiti richiesti dalla legge processuale. In presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicavano gli elementi fondamentali delle censure, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi. Tale carenza integra la causa di inammissibilità prevista dalla norma, che il ricorrente avrebbe dovuto evitare formulando censure specifiche.
La Corte ha inoltre ricordato che, sebbene la questione riguardasse la genericità dell’appello e non del ricorso, l’inammissibilità del gravame di merito doveva essere rilevata ora per allora. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, ha sottolineato che l’omesso rilievo da parte del giudice di secondo grado non sana il vizio: le cause di inammissibilità, non essendo soggette a sanatoria, devono essere dichiarate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quanto al quinto motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. Il termine di prescrizione per il reato di bancarotta non è quello ordinario, bensì quello massimo di dodici anni e sei mesi, calcolato ai sensi dell’art. 161 cod. pen., con l’aggiunta delle sospensioni. Per la bancarotta prefallimentare, il termine decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla commissione delle condotte. Nel caso di specie, la scadenza era stata calcolata al 29 aprile 2027.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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