Incompatibile il magistrato di sorveglianza che ha sospeso la misura (Cass. pen. Sez. VII n. 31935 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il magistrato di sorveglianza che ha sospeso in via cautelativa la misura alternativa della detenzione domiciliare, formulando la proposta di revoca, non versa in situazione di incompatibilità a far parte del collegio del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca. La sospensione ex art. 51-ter Ord. pen. costituisce statuizione di carattere provvisorio con finalità cautelativa, priva di attitudine a condizionare la successiva valutazione di merito. È inammissibile il ricorso che, censurando la motivazione dell’ordinanza, solleciti una non consentita rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di parametri valutativi diversi da quelli del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in data 12.3.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. Il provvedimento di revoca era stato preceduto dalla sospensione cautelativa della misura disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen., con contestuale proposta di revoca.

Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’incompatibilità a far parte del collegio decidente del magistrato che aveva adottato la sospensione cautelativa, oltre alla carenza di motivazione in ordine alla mancata considerazione della documentazione sanitaria prodotta.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per prima la doglianza relativa alla incompatibilità del magistrato di sorveglianza che aveva sospeso la misura. Il rilievo è dichiarato manifestamente infondato. La sospensione della misura, con la conseguente proposta di revoca, costituisce una statuizione di carattere provvisorio connotata da finalità cautelativa: essa non compromette l’imparzialità del giudice nel successivo giudizio di revoca.

Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. I n. 42345 del 14.5.2019, Floris, Rv. 277296 – 01, che ha già escluso l’incompatibilità in ipotesi identica. Il carattere provvisorio e cautelativo dell’intervento del magistrato di sorveglianza vale dunque a escluderne la incompatibilità a comporre il collegio chiamato a decidere sulla revoca.

Quanto al merito, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione adeguata circa il fatto che i comportamenti posti in essere dal condannato, integranti evasioni e altre fattispecie di reato, siano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. Le censure difensive relative alla documentazione sanitaria risultano inoltre contraddittorie: la stessa patologia richiamata a giustificazione della violazione delle prescrizioni attesterebbe, al tempo stesso, uno stato di salute tale da confermare il venire meno dei presupposti di applicabilità della misura.

La Corte qualifica quindi il ricorso come volto a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto, con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli utilizzati nell’ordinanza impugnata, richiamando Sez. VI n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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