Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36089 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito è inammissibile per difetto di specificità. I motivi così prospettati sono soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudizio di penale responsabilità fondato su motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta non è censurabile. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., per aver attestato il falso in occasione della presentazione della denuncia di smarrimento della propria carta d’identità. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza dell’08.11.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, per travisamento della prova; e mancata concessione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità dei motivi. Entrambi i motivi proposti risultano fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Essi devono pertanto considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Sul punto la Corte richiama consolidati precedenti di legittimità: Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009. Il principio ribadito è che il ricorso deve contenere una critica effettiva e non la mera riproposizione delle doglianze già esaminate dal giudice dell’appello.

Quanto al giudizio di penale responsabilità, la Corte rileva che il giudice di merito ha offerto una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, evidenziando in maniera specifica come la ricorrente fosse pienamente consapevole di attestare il falso al momento della denuncia. La tesi difensiva della dimenticanza nella segnalazione del ritrovamento del documento non merita credito. Nessun errore è quindi ravvisabile nella conferma della condanna.

Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte osserva che il giudice dell’appello ha dato conto delle ragioni del diniego con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, attenendosi al principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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