Ricorso inammissibile per motivi apparenti e recidiva non disapplicabile (Cass. pen. Sez. VII n. 36091 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, poiché tali doglianze sono solo apparenti e non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. L’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. è configurabile, quando la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo se l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della vittima. Il riconoscimento della recidiva può fondarsi anche su una motivazione implicita, purché risulti compiuta la specifica indagine sulla meritevolezza dell’aggravamento sanzionatorio. È esclusa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva per il divieto posto dall’art. 69, comma 4, cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta, in data 14.11.2024, ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Propone quattro motivi: la mancata concessione dell’attenuante del danno riparato, la mancata riqualificazione del fatto come tentativo, la mancata esclusione della contestata recidiva e la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva stessa.
La difesa ripropone innanzi alla Corte di legittimità le censure già sottoposte al giudice del gravame, senza introdurre argomenti nuovi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono dichiarati manifestamente infondati per una ragione preliminare di ordine processuale. Essi si risolvono nella pedissequa ripetizione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, e pertanto vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il Collegio richiama Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.
Nel merito, quanto all’attenuante dell’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., la Corte di merito ha fornito motivazione puntuale, coerente sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico. Il diniego si allinea alla giurisprudenza secondo cui l’attenuante, in caso di mancata accettazione del risarcimento, richiede che l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale, depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentirle di valutare l’idoneità dell’offerta e al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità a effettiva resipiscenza. Il richiamo è a Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, che ha escluso l’attenuante nell’ipotesi della somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla vittima, perché l’assegno non era stato depositato né lasciato a disposizione della persona offesa.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato in abitazione nella forma consumata, la sentenza impugnata offre motivazione completa e conforme all’esegesi di legittimità, avendo evidenziato che, al momento dell’intervento della persona offesa, l’impossessamento si era già verificato.
Sul terzo motivo, relativo alla recidiva, le argomentazioni della Corte territoriale, ancorché sintetiche, sono reputate idonee ad assolvere il dovere motivazionale. Il Collegio ricorda che Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 ha ribadito la possibilità di fondare il riconoscimento della recidiva su una motivazione implicita, a condizione che risulti compiuta la specifica indagine sulla meritevolezza dell’aggravamento sanzionatorio, richiamando anche Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 e Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016.
Il quarto motivo è dichiarato esso pure manifestamente infondato, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ai sensi dell’art. 69, comma 4, cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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