Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confrontarsi con la sentenza (Cass. pen. n. 14021 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già proposti con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. L’impugnazione, quale critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza ha condannato l’imputato alla pena di un anno e sei mesi di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale, circostanza aggravante contestata. La Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo cinque motivi: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla regolarità dell’apparecchio per l’accertamento dello stato di ebbrezza; vizio di motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva; violazione di legge e omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante; violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Con riguardo alle prime tre censure, i giudici hanno osservato che queste reiterano le medesime critiche già espresse nell’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito, la quale aveva congruamente evidenziato le ragioni della penale responsabilità e della ricorrenza dell’aggravante.
Richiamando il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento, la Corte ha precisato che, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il mancato confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato determina l’inammissibilità del ricorso, venendo meno la funzione per la quale è previsto e ammesso.
In relazione alla quarta doglianza, concernente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ricordato che l’art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di specie, tutti gli indici evidenziati dal giudice di merito sono risultati correttamente considerati per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dalla norma.
Quanto alla quinta censura, infine, la motivazione della Corte di appello che ha negato le circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, quindi insindacabile in sede di legittimità. All’inammissibilità del ricorso è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.