Notifica cartelle a irreperibile assoluto e prova dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 30703 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, qualora il destinatario ne contesti la ricezione, l’agente della riscossione assolve all’onere probatorio dimostrando di aver eseguito la notificazione secondo le forme di legge. Ove sia stato attivato il procedimento per irreperibilità assoluta del destinatario, ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, la notificazione è ritualmente eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata informativa né di ulteriori ricerche fuori dal Comune di domicilio fiscale. La prova è desumibile dalle relate che attestino il deposito e l’affissione, dando conto delle ricerche compiute e degli elementi dai quali è emersa l’irreperibilità.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatale nel 2017, contestando la nullità dell’atto per omessa notificazione delle cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
In sede di appello la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, rilevando che l’agente della riscossione aveva dimostrato la regolare notificazione delle cartelle mediante l’esibizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate. Il ricorso originario veniva così dichiarato inammissibile per tardività, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi. La società contribuente proponeva allora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in ordine a un decisivo mezzo di prova e il difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente sostiene che il giudice distrettuale avrebbe fatto erroneamente riferimento agli avvisi di ricevimento delle raccomandate, mentre la notificazione delle cartelle era avvenuta mediante deposito e affissione nella casa comunale, secondo il procedimento previsto per l’irreperibilità del destinatario.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 2790/2016; Cass. n. 21533/2017; Cass. n. 18006/2022), ribadisce che, ove il destinatario contesti la ricezione della cartella, l’agente della riscossione deve provare la regolare esecuzione della notificazione, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella stessa.
Nel caso concreto il procedimento notificatorio eseguito era quello delineato dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973. La notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 opera quando il messo notificatore, nonostante le ricerche nel Comune di domicilio fiscale, non rinvenga l’effettiva abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente: in tal caso l’atto si notifica mediante deposito nella casa comunale e affissione dell’avviso nell’albo, senza obbligo di raccomandata informativa né di ulteriori ricerche fuori dal Comune.
La prova risultava desumibile dalle relate prodotte, dalle quali emergevano il deposito, l’affissione e le ricerche compiute, con visura camerale acquisita. La Corte osserva che, indipendentemente dalle espressioni usate dal giudice d’appello, questi ha comunque accertato la ritualità del procedimento attraverso il riscontro degli atti prodotti dall’agente della riscossione. Richiamando Cass. n. 14658/2024, si precisa che il messo, accertata l’irreperibilità, deve indicare le ricerche effettuate, con conseguente invalidità della notifica ove si limiti a sottoscrivere un modello prestampato con generiche espressioni.
Poiché l’agente della riscossione aveva idoneamente documentato la notifica, la Commissione regionale ha correttamente ritenuto la notifica rituale. Il ricorso è quindi rigettato, con nulla per le spese non avendo l’intimata svolto difese, e con attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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