Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 34578 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva in mere doglianze di fatto e in una richiesta di rilettura degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito. Il ricorrente che non si confronti con le argomentazioni del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre censure già disattese, non assolve l’onere di specificità dei motivi. La dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il sindacato di legittimità è ammesso solo quando la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice assolve l’onere motivazionale anche mediante enunciazione sintetica della valutazione di uno o più criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Un imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in sede di gravame, aveva confermato la sua responsabilità. Con un primo motivo deduce violazione di legge degli artt. 56, comma 3, cod. pen. e 530 cod. proc. pen., nonché motivazione carente per travisamento del fatto, sostenendo che l’evento non si era verificato per una desistenza volontaria. Con un secondo motivo censura il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il primo motivo, in particolare, si sostanzia in mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità; entrambi riproducono profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza la necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte rileva che il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e quindi immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità e hanno motivatamente confutato il motivo sulla desistenza volontaria, richiamando la giurisprudenza di legittimità e ponendo l’accento sul fatto che l’evento non si è verificato per l’intervento dei vicini di casa, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Di fronte a tale pronuncia, osserva la Corte, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

Quanto alla pena, la motivazione è logica, coerente e corretta in diritto: i giudici del merito hanno valutato i criteri commisurativi dell’art. 133 cod. pen., tenendo conto dei beni oggetto dell’azione delittuosa, delle modalità indicative di particolare propensione a commettere reati contro il patrimonio e della capacità a delinquere. L’onere motivazionale è pienamente adempiuto, costituendo ius receptum che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 4, n. 41702 del 20.09.2004; Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017; Sez. 3, n. 29968 del 22.02.2019). Il sindacato di legittimità è ammesso solo quando la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza non ravvisata.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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