Misure alternative e detenzione domiciliare ineseguibili all’estero (Cass. pen. Sez. 1 n. 19867 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura alternativa della detenzione domiciliare, caratterizzata dalla totale privazione della libertà personale del condannato in regime di autocustodia, non è eseguibile nel territorio di uno Stato estero, neppure se appartenente all’Unione Europea, non essendo tale forma di restrizione contemplata dalla decisione quadro 2008/947/GAI né dal d.lgs. n. 38/2016, che la recepisce. L’affidamento in prova al servizio sociale, invece, in quanto assimilabile a una sanzione sostitutiva, può essere eseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea che abbia recepito la predetta decisione quadro, ovvero in uno Stato extraeuropeo solo in presenza di specifici accordi di cooperazione internazionale. Tale esecuzione all’estero presuppone che lo Stato di esecuzione sia quello in cui il condannato ha la residenza legale e abituale, onere di allegazione che grava sul richiedente, e che gli obblighi e le prescrizioni imposti siano compatibili con un effettivo controllo da parte dell’autorità giudiziaria straniera.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile la richiesta di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell’affidamento in prova avanzata da un condannato che, nelle more del procedimento, si era stabilmente trasferito in Svizzera, ove lavorava, dichiarandosi impossibilitato a rientrare in Italia per espiare la pena.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, e sostenendo la concedibilità delle misure alternative anche ove espiate in un altro Stato, segnatamente in Austria, dove aveva stabilito la propria dimora, per poi spostarsi quotidianamente in Svizzera per motivi di lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, muovendo dalla distinzione tra le diverse misure alternative richieste. Con riferimento alla detenzione domiciliare, ne ha ribadito la natura di misura che non fa cessare lo stato detentivo del condannato, pur consentendone l’uscita dall’istituto penitenziario, mantenendo la totale privazione della libertà personale in regime di autocustodia. Tale misura, in quanto caratterizzata dall’assoluto divieto di allontanarsi dal luogo di restrizione, non rientra tra gli obblighi e le prescrizioni riconoscibili ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 38/2016, che non contempla l’obbligo di rimanere in un luogo determinato. La detenzione domiciliare non è pertanto eseguibile in altro Stato membro dell’Unione Europea, né in Svizzera, con cui mancano accordi di reciprocità.

Quanto all’affidamento in prova al servizio sociale, la Corte ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità ne abbia costantemente riconosciuto l’assimilabilità a una sanzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 38/2016, rendendone possibile l’esecuzione in uno Stato dell’Unione Europea che abbia recepito la decisione quadro 2008/947/GAI, o in uno Stato extraeuropeo solo in presenza di specifici accordi di cooperazione. L’esecuzione della misura in Austria è stata tuttavia esclusa nella specie: il condannato non ha allegato alcun certificato di residenza in tale Stato, avendo prodotto solo un contratto di locazione semestrale, insufficiente a dimostrare l’effettivo insediamento e la residenza legale e abituale, requisito indispensabile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2016 per l’inoltro della richiesta di collaborazione all’autorità competente.

La Corte ha infine ritenuto logica e conforme ai principi la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la concessione dell’affidamento in prova da eseguire in Austria, autorizzando però il soggetto a recarsi quotidianamente e per un tempo indeterminato in Svizzera per svolgervi l’attività lavorativa, renderebbe impossibile il controllo continuativo dell’osservanza degli obblighi imposti, frustrando la finalità rieducativa e di reinserimento sociale della misura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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