Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle risultanze istruttorie (Cass. pen. Sez. VII n. 13066 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non sono ammissibili i motivi che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, si risolvono in mere doglianze di fatto volte a riproporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito, né operare una rilettura degli elementi di fatto o adottare autonomi parametri di ricostruzione. Quanto al trattamento sanzionatorio, quando la pena è irrogata in misura prossima al minimo edittale l’obbligo motivazionale si attenua, essendo sufficiente il richiamo a criteri di adeguatezza, impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente giustificato con l’indicazione dell’assenza di elementi positivi, non essendo più l’incensuratezza, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., idonea da sola a fondarne la concessione.
Il Fatto
La vicenda processuale vede un imputato condannato in primo grado, con decisione confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 04/04/2024. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, sia in relazione all’affermazione di responsabilità sia in relazione al trattamento sanzionatorio.
La questione giunge così davanti alla Sezione VII della Corte di cassazione, che è chiamata a verificare la deducibilità dei motivi e la congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. La Corte rileva che tali doglianze non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituiscono mere contestazioni in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione.
Il Collegio sottolinea che non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. A sostegno richiama Sez. 6 n. 27419 del 2006, Sez. 5 n. 39048 del 2007 e Sez. 6 n. 25255 del 2012, nonché Sez. 6 n. 22256 del 2006, che escludono la rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione.
Il terzo motivo concerne il trattamento sanzionatorio ed è giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato la pena irrogata in primo grado, mantenuta nel minimo edittale, ritenendola congrua e adeguata al fatto, e ha negato le circostanze attenuanti generiche per assenza di motivi positivi.
La Corte ricorda che, quando la pena è prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione si attenua ed è sufficiente il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., secondo un principio consolidato richiamato da Sez. 2 n. 28852 del 2013 e Sez. 4 n. 38536 del 2007. In caso di diniego delle attenuanti, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, l’incensuratezza non è più idonea da sola a giustificarne la concessione: è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, secondo Sez. 3 n. 44071 del 2014 e Sez. 1 n. 39566 del 2017.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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