Il travisamento della prova nel ricorso del PM contro l’assoluzione per uso di doppia carta tachigrafica (Cass. pen. n. 32087 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione quando, pur non essendo deducibile il travisamento del fatto, venga allegato il travisamento della prova, che ricorre allorché il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. L’elemento travisato deve avere portata decisiva e il ricorrente ha l’onere di individuarne inequivocabilmente il contenuto, offrendo la compiuta rappresentazione delle evidenze pretermesse ovvero infedelmente rappresentate dal giudicante. La censura non può limitarsi a una soggettiva rilettura delle prove, ma deve disarticolare il costrutto argomentativo della decisione impugnata per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania aveva assolto l’imputato, conducente di un autoarticolato, dai reati di cui agli artt. 437 e 483 cod. pen. con la formula perché il fatto non sussiste. Secondo la prospettazione accusatoria, l’uomo aveva utilizzato due distinte carte tachigrafiche nel tachigrafo digitale al fine di eludere le verifiche sui tempi di guida e di riposo, avendo falsamente denunciato ai Carabinieri lo smarrimento della propria carta per ottenere il rilascio di una seconda.

Il giudice di merito, pur riconoscendo che le dichiarazioni del verbalizzante avevano chiarito le modalità di funzionamento del sistema operativo, aveva ritenuto non provata oltre ogni ragionevole dubbio la condotta materiale, valorizzando l’affermazione del teste secondo cui una carta denunciata come smarrita non poteva più essere utilizzata perché il sistema non l’avrebbe riconosciuta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, sollevata dalla difesa. Ha richiamato il principio per cui il ricorso è inammissibile solo se aspecifico, qualità che va apprezzata anche come mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso non si limitava a una ricostruzione alternativa dei fatti, ma offriva la compiuta rappresentazione delle evidenze pretermesse dal giudicante, consentendo al Collegio l’effettivo apprezzamento dei vizi dedotti.

Nel merito, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui in sede di legittimità non è possibile dedurre il “travisamento del fatto”, essendo preclusa la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito. È invece consentito dedurre il travisamento della prova, che ricorre quando si sostiene che il giudice abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, in termini quasi di “fotografia” neutra del dato probatorio.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva travisato la deposizione del verbalizzante, il quale aveva in realtà affermato che all’epoca dei fatti era ancora possibile utilizzare una carta tachigrafica denunciata come smarrita, che l’imputato aveva consegnato tale carta in occasione del controllo e che l’uso di due carte intestate allo stesso soggetto era un metodo idoneo a eludere i controlli. La motivazione assolutoria era quindi manifestamente illogica per aver trascurato un elemento di prova decisivo risultante per tabulas dal verbale di udienza.

La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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