Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle risultanze di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 6191 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza individuare concreti vizi di legittimità, è inammissibile per manifesta infondatezza. Esula dai poteri della Corte di legittimità operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali ritenuta dal ricorrente più adeguata. È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., per aver posto in essere, insieme ad altri soggetti giudicati separatamente, condotte violente e minacciose al fine di opporsi agli operanti. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione, contestando in particolare la propria individuazione da parte degli operanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I motivi dedotti sono stati qualificati come meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e non idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, aveva evidenziato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dal ricorrente e dagli altri soggetti, nonché le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testimoni operanti in ordine alle modalità di individuazione dell’imputato risultavano attendibili e coerenti. Le contrarie deduzioni del ricorrente non sono state ritenute capaci di scardinare tale trama argomentativa.

Il Collegio ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la Sez. VI n. 5465 del 2021, ha affermato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa.

La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata non illogica e dunque non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata aveva adeguatamente considerato il riferimento del teste alla condizione di forte agitazione in cui versava al momento dei fatti, ragione per cui non aveva contezza della consistenza del gruppo dei giovani e non aveva notato l’intervento di altri due soggetti, uno dei quali successivamente identificato nel ricorrente, che ingaggiavano una colluttazione con gli operanti. La censura sul punto è stata ritenuta aspecifica e comunque manifestamente infondata.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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