Ricorso inammissibile per riproposizione senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15185 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga i medesimi motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. La recidiva, ove contestata, può essere applicata dal giudice quando la maggiore pericolosità dell’imputato risulti ancorata a elementi concreti, quali la natura e la quantità dei precedenti penali, e non a un mero riscontro formale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con la presenza di elementi negativi, come i precedenti penali e la commissione del reato durante la sottoposizione a una misura cautelare. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Roma, riducendo la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Nel ricorso si deducevano due motivi: il primo relativo al vizio di motivazione sull’applicazione della recidiva, il secondo riguardante la violazione di legge e il difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione giungeva in Cassazione dopo il giudizio d’appello che aveva confermato la responsabilità, riducendo tuttavia il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva riproposto gli stessi argomenti già esaminati in appello, senza confrontarsi con le risposte motivazionali della Corte territoriale. Tale condotta integra la causa d’inammissibilità del ricorso, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 20377 del 2009).

Sul primo motivo, la Corte ha ricordato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, secondo cui la recidiva, quale circostanza aggravante inerente alla persona, deve essere contestata ma può essere ritenuta dal giudice solo a seguito di una verifica concreta della maggiore pericolosità dell’autore. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente ancorato il giudizio di pericolosità ai numerosi precedenti penali, commessi fino al 2024, dai quali era emersa la dedizione stabile e non interrotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata non solo sui precedenti penali ma anche sulla circostanza che il nuovo reato era stato commesso durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il riconoscimento delle generiche, ha precisato la Corte, richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, che nel caso non erano emersi (Sez. 3, n. 19639 del 2012).

Dalla declaratoria d’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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