Furto di carta di circolazione e attenuante del danno lievissimo (Cass. pen. Sez. VII n. 35385 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’oggetto del reato di furto può avere natura non patrimoniale, purché la cosa sottratta presenti una utilità per l’agente. L’attenuante del danno lievissimo, di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., richiede che il pregiudizio cagionato alla persona offesa sia di valore economico pressoché irrisorio e va valutata considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla sottrazione. Non rileva, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno. Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento delle circostanze è ammissibile solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di furto aggravato. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, censurava la configurabilità del furto contestato al capo c), avente ad oggetto la carta di circolazione di un veicolo, l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e il trattamento sanzionatorio.

La questione sottoposta al giudice di legittimità riguardava, in particolare, se un documento di circolazione possa costituire oggetto del reato di furto e se la sua sottrazione integri gli estremi dell’attenuante del danno lievissimo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Sul primo motivo, il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’oggetto del reato di furto può avere natura non patrimoniale, sottolineando la possibile utilità che l’imputato avrebbe potuto trarre dalla cosa sottratta, essendosi reso autore di altri furti di automobili. Il giudice di merito ha quindi fornito motivazione non illogica.

Quanto all’attenuante del danno lievissimo, la Corte ha ribadito che il pregiudizio cagionato deve essere di valore economico pressoché irrisorio. La valutazione non si esaurisce nel valore in sé della cosa sottratta, ma si estende agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Il Collegio ha richiamato i precedenti Sez. IV n. 6635 del 19.01.2017 e Sez. II n. 5049 del 22.12.2020, oltre alle pronunce Sez. IV n. 37795 del 21.09.2021 e Sez. IV n. 16218 del 02.04.2019, che hanno ritenuto non lievemente pregiudizievole il furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità, in ragione del valore non determinabile del documento e delle pratiche necessarie per la sua duplicazione.

La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale principio alla carta di circolazione, il cui recupero costituisce un onere certo per la persona offesa. Non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico.

Infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto manifestamente infondato. Sul punto la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso concreto, e che non è richiesta una dettagliata motivazione se la pena si attesta al di sotto del medio edittale, richiamando Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010, Sez. II n. 31543 del 08.06.2017, Sez. II n. 36104 del 27.04.2017 e Sez. II n. 36245 del 26.06.2009. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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