Contratto autonomo di garanzia: il debitore principale può eccepire la falsità della firma (Cass. civ. Sez. III n. 1292 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza per l’assenza del principio di accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione. L’impermeabilità del garante autonomo alle eccezioni relative al rapporto garantito trova limite, tra l’altro, allorquando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito. Ne consegue che, se il garante può sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, a fortiori deve ammettersi che il debitore principale possa sollevare eccezioni concernenti l’inesistenza o la nullità di tale contratto, atteso che, in ragione della relativa sussistenza ed esecuzione, rimane esposto al regresso del garante che abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario. La norma di cui all’art. 1936, secondo comma, c.c., che rende efficace la fideiussione anche se il debitore non ne ha conoscenza, non è applicabile al contratto autonomo di garanzia in difetto di valida sottoscrizione del soggetto debitore.
Il Fatto
La società ricorrente e la coobbligata impugnavano il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento di una somma in favore della compagnia assicuratrice, la quale aveva escusso una garanzia stipulata per le obbligazioni contratte da una società cooperativa, a seguito del rilascio di carte di credito. Il Tribunale, all’esito di una CTU grafologica, accertava che le sottoscrizioni a nome del legale rappresentante della società garantita erano apocrife, ma rigettava l’opposizione ritenendo la garanzia valida ex art. 1333 c.c.. La Corte d’Appello rigettava il gravame, riqualificando il negozio come contratto autonomo di garanzia e confermandone la validità in difetto di valida sottoscrizione del debitore, ai sensi dell’art. 1936, secondo comma, c.c..
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando la motivazione della corte di merito, ritenuta non solo apparente ma erronea. Il giudice del rinvio aveva qualificato il negozio come contratto autonomo di garanzia, ma ne aveva tratto corollari incompatibili con la natura di tale istituto, richiamando la disciplina della fideiussione, pur avendo escluso l’accessorietà del rapporto garantito.
La Corte ha ribadito la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, citando le Sezioni Unite n. 3947 del 2010, e ha sottolineato che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo è qualitativamente diversa, essendo volta a indennizzare il creditore insoddisfatto. Ha inoltre precisato che il contratto autonomo di garanzia ha una propria causa e che l’operazione economica muove solitamente dal mandato conferito dal debitore principale.
La Corte ha quindi affermato che l’impermeabilità della garanzia autonoma alle eccezioni relative al rapporto garantito non è assoluta, trovando limite, tra l’altro, nella facoltà del garante di far valere l’inesistenza del rapporto garantito. Da ciò ha tratto il corollario che, a maggior ragione, il debitore principale possa sollevare eccezioni concernenti l’inesistenza o la nullità del contratto di garanzia, essendo esposto al regresso del garante escusso. Ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 1399 c.c. in caso di falsificazione di firma, richiamando la giurisprudenza più recente, e dell’art. 1333 c.c., riservato ai contratti gratuiti.
La corte di merito aveva, pertanto, omesso di motivare in ordine alla configurabilità di un contratto di garanzia stipulato in assenza di richiesta o incarico del debitore principale e alla validità dell’atto di coobbligazione della ricorrente, la quale aveva fatto affidamento sulla validità dell’obbligazione assunta dalla società. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
- Art. 1333 c.c. – Contratto con obbligazioni del solo proponente
- Art. 1399 c.c. – Ratifica
- Art. 1936 c.c. – Nozione