Ricorso inammissibile se chiede rivalutazione del fatto accertato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 38106 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono precluse al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Le doglianze che investono la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio restano rimesse alla esclusiva competenza del giudice di appello. La rinnovazione dibattimentale di cui all’art. 603 cod. proc. pen. ha natura eccezionale e può essere disposta, anche d’ufficio, solo quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini del decidere; in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla struttura argomentativa della pronuncia di merito. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta accertata. La missiva stragiudiziale sottoscritta dall’imputato e diretta alla compagnia assicurativa è atto proveniente dall’imputato, acquisibile e utilizzabile ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26.02.2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’utilizzazione di una missiva stragiudiziale sottoscritta dall’imputato e diretta alla compagnia assicurativa, sulla base di una asserita erronea interpretazione dell’art. 237 cod. proc. pen.; la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 603 cod. proc. pen.; la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e illegittimità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo ritiene reiterativo di ragioni già vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni corrette in diritto. I giudici di appello hanno ritenuto acquisibile e utilizzabile la missiva in questione, in quanto atto proveniente dall’imputato. La Corte aggiunge che la missiva ha comunque corroborato la sussistenza dei reati, accertati principalmente attraverso le deposizioni della persona offesa e di un teste oculare, ritenuti attendibili per la linearità e precisione del loro narrato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sulla natura eccezionale della rinnovazione dibattimentale. Ad essa può farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solo quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini del decidere (Sez. 2, n. 41808 del 27.09.2013, Rv. 256968; Sez. 2, n. 3458 del 01.12.2005, dep. 2006, Rv. 233391). Una motivazione specifica è richiesta solo quando il giudice disponga la rinnovazione; in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla struttura argomentativa della pronuncia di merito (Sez. 3, n. 24294 del 07.04.2010, Rv. 247872).
Il terzo motivo investe la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio. Si tratta di profili rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello. I giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. La Corte ribadisce che in cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente come più plausibili (Sez. 6, n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601).
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, con argomentare immune da incongruenze logiche. Le doglianze sulla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile sono destituite di fondamento, discendendo dalla accertata responsabilità dell’imputato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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