Generiche e sospensione condizionale: onere di specifica richiesta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 10678 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, non accompagnato da motivazione, non è deducibile in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione se l’imputato non ha formulato, nell’atto di appello o almeno nelle conclusioni del giudizio di appello, una richiesta specifica con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento.
Il Fatto
La vicenda processuale vede un imputato condannato in primo grado e poi in appello, davanti alla Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 04.06.2024. Avverso tale pronuncia il difensore propone ricorso per cassazione, articolando due motivi: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego del beneficio della sospensione condizionale di cui all’art. 163 cod. pen.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che i giudici del merito non abbiano adeguatamente motivato su entrambi i punti, omettendo di valutare gli elementi favorevoli emergenti dagli atti e di applicare d’ufficio il beneficio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, e lo dichiara, oltre che privo di concreta specificità, manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, nel motivare il diniego della diminuente, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Nel caso concreto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazione esente da criticità giustificative, soffermandosi in particolare sull’assenza di elementi positivi da valorizzare.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., la Corte rileva che esso non è consentito in questa sede. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio la sospensione, non accompagnato da motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con una puntuale motivazione.
Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413 e Sez. IV n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258487. Aggiunge poi che il difetto di motivazione della sentenza di appello su motivi generici, proposti insieme ad altri specifici, non può formare oggetto di ricorso, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, rilevabile ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. in ogni stato e grado, anche in Cassazione, come confermato da Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822.
Nel caso di specie il ricorrente non ha specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello e alle conclusioni difensive: la mancata concessione dei benefici genericamente richiesti in appello non può quindi costituire motivo di ricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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