Mandato di arresto europeo, traduzione assicurata da interprete e nullità sanata (Cass. pen. Sez. F n. 31906 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna quando la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l’assistenza di un interprete. L’eventuale omissione della traduzione integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che resta sanata se la parte e il difensore assistono al compimento dell’atto senza nulla eccepire, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Nel procedimento di consegna il giudice della cautela non è tenuto ad alcuna verifica di merito sulla gravità indiziaria, poiché l’eliminazione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall’art. 17, comma 4, legge n. 69/2005 preclude il rifiuto della consegna. I requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga vanno scrutinati con riguardo alle esigenze proprie del procedimento di consegna.

Il Fatto

La Corte di appello, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità straniera, convalidava l’arresto del ricorrente e applicava la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento veniva impugnato con ricorso per cassazione.

Il difensore articolava due motivi. Con il primo deduceva la nullità dell’intera procedura per l’omessa traduzione del mandato di arresto europeo e degli atti di notifica ed esecuzione della misura, poiché il ricorrente conosce esclusivamente la lingua georgiana. Con il secondo contestava l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, escludendo la riferibilità delle condotte e il rischio di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo rileva che la Corte di appello, nel procedere alla convalida e all’applicazione della misura, aveva nominato un interprete e sentito l’interessato, che in tale fase aveva compiutamente esercitato le proprie facoltà difensive.

Secondo costante giurisprudenza, la tutela del consegnando alloglotta non impone la traduzione scritta degli atti quando la comprensione sia garantita dall’assistenza di un interprete (Sez. VI n. 39924 del 2025; Sez. VI n. 19025 del 2017). Inoltre, la mancata traduzione non era stata eccepita in udienza di convalida, sicché la nullità risulterebbe comunque sanata per effetto dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 38306 del 2025, che hanno qualificato la nullità per omessa traduzione come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sanabile quando la parte e il difensore assistano all’atto senza eccepire. Nello stesso senso, con riferimento alla traduzione orale dell’ordinanza cautelare, Sez. F n. 47739 del 2015.

Quanto alla notifica e all’esecuzione della misura, la Corte osserva che, trattandosi di decisione assunta in udienza, non vi è ragione di ritenere che il provvedimento non sia stato tradotto dall’interprete presente, né la difesa ha articolato uno specifico motivo sul punto.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il giudice della cautela nel procedimento di consegna non è tenuto ad alcuna verifica di merito sulla gravità indiziaria: l’eliminazione del riferimento ai gravi indizi dall’art. 17, comma 4, legge n. 69/2005, ad opera del d.lgs. n. 10/2021, preclude il rifiuto della consegna (Sez. VI n. 39196 del 2021; Sez. VI n. 35462 del 2021; Sez. VI n. 23030 del 2025).

Le esigenze cautelari risultano esaustivamente motivate con riguardo alla presenza precaria e occasionale del ricorrente in Italia e all’elevatissimo rischio di irreperibilità. I requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga ex art. 9 legge n. 69/2005 vanno scrutinati secondo le esigenze proprie del procedimento di consegna (Sez. VI n. 34525 del 2023). L’unico rimedio avverso i provvedimenti cautelari è il ricorso per violazione di legge ex artt. 9, comma 7, legge n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che non consente di dedurre vizi logici della motivazione (Sez. VI n. 10906 del 2013). Accertato il pericolo di fuga, resta assorbita ogni deduzione sul rischio di reiterazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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