Sequestro preventivo somme richiede verifica del nesso pertinenziale (Cass. pen. Sez. 5 n. 17746 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ovvero che costituiscano immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime, e non ogni somma reputata nella disponibilità dell’autore del fatto, pena la trasformazione in sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare. La verifica della sussistenza del vincolo di diretta derivazione dei beni dal reato costituisce indefettibile presupposto del provvedimento ablatorio e non può essere demandata al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria in fase di esecuzione del sequestro, implicando un’attività valutativa riservata al giudice.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo disponeva il sequestro preventivo di somme di denaro nella disponibilità di un indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, quale legale responsabile di una società dichiarata fallita. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, aveva ad oggetto un ammontare di denaro individuato come profitto del reato, ma, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso e della mancata documentazione dei movimenti bancari, il giudice affidava al pubblico ministero, quale organo esecutivo, il compito di individuare le risorse suscettibili di apprensione diretta.
Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento, dichiarando inammissibile il motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme sequestrate e il reato, trattandosi di questione attinente alle modalità di esecuzione del titolo e non alla sua legittimità. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 216 e 223 legge fallimentare, per l’assenza di prova del nesso di pertinenzialità che qualificava il provvedimento come sequestro per equivalente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, secondo cui la confisca di somme di denaro ha natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, in difetto, deve essere qualificata come confisca per equivalente. Tale principio opera anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
La Corte ha ribadito che, in materia di reati fallimentari, il sequestro preventivo può riguardare solo somme per cui sia accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ovvero che costituiscano immediato reinvestimento o trasformazione di queste, non potendo risolversi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare.
Il Collegio ha censurato l’interpretazione “riduttiva” proposta dal Tribunale del riesame, che aveva ritenuto che i principi delle Sezioni Unite si limitassero a orientare l’iniziativa esecutiva del pubblico ministero nella selezione delle risorse da vincolare. Al contrario, la sussistenza degli elementi che giustificano l’adozione del sequestro, incluso il necessario rapporto di pertinenzialità, deve formare oggetto di specifica valutazione da parte del giudice in un momento necessariamente anteriore all’applicazione del vincolo cautelare reale, non potendo tale individuazione essere attribuita agli organi incaricati dell’esecuzione.
La Corte ha infine evidenziato che la prospettiva indicata dal Tribunale lascerebbe il destinatario del provvedimento privo di immediata tutela, atteso che il sequestro di somme giacenti su conto corrente, ancorché formalmente non eseguito, può produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco dell’operatività del conto, con conseguente insorgenza dell’interesse all’impugnazione. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo esame, affinché il giudice proceda a un’adeguata valutazione circa la sussistenza del nesso di derivazione dei beni dal reato.
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Nota della Redazione
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