Ipotesi di minima offensività e recidiva: inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 7939 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione. L’applicabilità della norma non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste all’attenzione del giudice di merito, senza che possano prefigurarsi automatismi. È manifestamente infondato il motivo che invoca la fattispecie di minima offensività in presenza di elementi indicativi di professionalità nell’attività di spaccio; corretta e non illogica è la motivazione che conferma l’applicazione della recidiva alla luce dei plurimi precedenti della medesima tipologia.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La difesa deduceva due motivi di impugnazione, lamentando, in primo luogo, la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, in secondo luogo, l’illegittimità dell’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo, concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, era manifestamente infondato. Il Collegio territoriale aveva correttamente motivato il diniego dell’ipotesi di minima offensività, facendo riferimento alla quantità della sostanza rinvenuta, alle cospicue somme di denaro trovate in capo all’imputato, alla detenzione di ingente materiale per il confezionamento e al rinvenimento di un foglio con numerosissimi conteggi manoscritti, riferibili agli acquisti dei clienti e alle somme da ricevere. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi di una professionalità nell’attività di spaccio e di sicuri contatti con ambiti criminali.
Il Supremo Collegio ha precisato che la motivazione della Corte d’appello era conforme ai principi enunciati in sede di legittimità. In particolare, è stato richiamato il principio secondo cui l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, cit. è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente e dagli altri parametri richiamati dalla norma, e quello secondo cui l’applicabilità della norma non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze.
Quanto al secondo motivo, relativo alla recidiva, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. La motivazione con cui il giudice d’appello aveva confermato l’applicazione dell’aggravante era corretta e non illogica, in ragione dei plurimi precedenti del ricorrente della medesima tipologia e della considerazione del fatto come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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