Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 27792 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e perché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, il ricorso che denunci violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa e alla penale responsabilità, giacché esso si risolve in una rilettura degli elementi probatori e nella contrapposizione di una ricostruzione alternativa a quella dei giudici di merito. Il travisamento della prova non può essere invocato quando i rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici, si concretano nella richiesta di una diversa valorizzazione degli elementi acquisiti. In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. La confisca del denaro, profitto del narcotraffico, è obbligatoria ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo e in secondo grado, per i reati di usura, estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17.11.2025, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e all’affermazione di responsabilità; travisamento della prova; riconoscimento della contestata recidiva; diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione del trattamento sanzionatorio; confisca delle somme di denaro sequestrate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i primi tre motivi congiuntamente e li dichiara inammissibili. Le censure, osserva il Collegio, sono articolate esclusivamente in fatto e restano estranee ai poteri della Corte di cassazione, alla quale non spetta una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di doglianze già prospettate in appello e affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Entrambe le sentenze di merito, prosegue l’ordinanza, hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere commessi i reati, con una valutazione rispettosa dei canoni di logica. In particolare, i giudici di appello hanno coerentemente ritenuto piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività le parziali omissioni o contraddizioni lamentate dalla difesa. Le ulteriori prove dichiarative e documentali hanno fornito pieno riscontro alle dichiarazioni accusatorie, in un organico quadro interpretativo che ne ha confermato il requisito della gravità, univocità e coerenza.

Quanto ai presunti travisamenti, la Corte rileva che essi si risolvono in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico-fattuali analizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici, si concretano nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della realtà processuale o nella richiesta di una diversa valorizzazione degli elementi acquisiti in dibattimento: modalità argomentativa che si pone al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità.

Sul quarto motivo, concernente recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, l’ordinanza richiama il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, cui è sufficiente richiamare la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017). L’applicazione della recidiva risulta basata su motivazione adeguata, logica e coerente, fondata sulla progressione criminosa e sulla pericolosità ingravescente del ricorrente.

Il quinto motivo, sulla confisca, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha puntualmente individuato gli elementi dai quali desumere che il denaro costituisse il profitto del narcotraffico, con conseguente operatività della confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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