Inammissibile il ricorso che ripropone motivi non formulati in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36621 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non risulta essere stato proposto al giudice di appello, non potendo esso essere sollevato per la prima volta nel giudizio di legittimità. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che riproduca e reiteri gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. La Corte di legittimità può verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti e delle prove.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Asti, per reati commessi nel luglio 2021. Il difensore ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale — con motivazione asseritamente illogica — abbia omesso di disporre una ricognizione di persona richiesta con l’istanza di rito abbreviato condizionato, nonostante descrizioni non coincidenti dell’attentatore rese da più testimoni, e abbia fondato la condanna su indizi divergenti e su testi inattendibili.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione dopo il rigetto in appello, con contestazione della valutazione probatoria operata dai giudici di merito e della mancata ammissione della ricognizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per una ragione processuale assorbente: la doglianza relativa alla mancata disposizione della ricognizione non risulta essere stata proposta al giudice di appello e non può, pertanto, essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 13826 del 17.02.2017, Rv. 269745.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché privo di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte territoriale, la cui motivazione è giudicata non illogica né contraddittoria, e anzi approfondita quanto alla maggiore credibilità di una teste e alla presenza di riscontri, anche parziali, alla sua accusa. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione né ne ha indicato con precisione i vizi.
Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, Rv. 276970).
Il ricorso è infine manifestamente infondato: non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma chiede alla Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi sulla responsabilità. In tal modo si pretende di sostituire alla valutazione del giudice di merito, non viziata, una propria diversa lettura dei fatti e delle singole prove, in contrasto con il principio per cui il controllo di legittimità è limitato ai vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997, Rv. 207944; Sez. III n. 17395 del 24.01.2023, Rv. 284556).
Nota della Redazione
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