Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 18137 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si risolva nella pretesa di una diversa valutazione degli esiti istruttori. Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo grado di merito, nel quale ridiscutere le risultanze istruttorie non condivise al solo fine di sostituirle con altre più favorevoli. La “decisività” del fatto omesso, presupposto del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve essere allegata dal ricorrente anche nel rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione sfavorevole. La censura sull’interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre la propria lettura a quella del giudice del merito, senza individuare lo scostamento dai canoni ermeneutici.
Il Fatto
Il ricorrente, quale garante di un finanziamento erogato a un terzo, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui la banca aveva intimato il pagamento in solido di una somma a titolo di rimborso. Eccepiva l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1957 cod. civ., per non avere la creditrice coltivato le proprie istanze nei termini, e contestava l’inintelligibilità del modulo di richiesta di prestito prodotto in fase monitoria.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che non era provata la qualità di garante e che la volontà di prestare fideiussione doveva essere espressa ex art. 1937 cod. civ. La Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma, revocava il decreto e condannava l’appellante al pagamento della somma, accertando che la posizione dell’odierno ricorrente era quella di cointestatario coobbligato e che il documento rilevante era la comunicazione cliente, non la richiesta iniziale. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1325, 1326, 1418 e 2725 cod. civ., sostenendo che il documento valutato dalla Corte non poteva essere considerato proposta contrattuale e che tra proposta e accettazione le condizioni erano differenti. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, rilevando che il giudice del merito aveva espletato un’ampia esegesi dei testi contrattuali e accertato che il documento esibito in fase monitoria non costituiva prova scritta univoca del credito. Solo la comunicazione cliente del 29 ottobre 2008, recante il medesimo numero di riferimento, indicava l’esatto importo erogato, variato nel solo ammontare ma imputabile al medesimo finanziamento.
La Corte ha osservato che tra la richiesta e la comunicazione cambiava solo l’importo e che, dopo la comunicazione, il contratto è stato eseguito con l’accredito sul conto corrente. Ne ha tratto che è fuori luogo discutere di conformità tra proposta e accettazione, potendo l’accettazione essere anche tacita rispetto a un’eventuale controproposta della banca con importo diminuito. La censura si riduceva alla pretesa di una diversa lettura degli esiti istruttori e non atteneva al controllo della coerenza delle argomentazioni.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’illeggibilità delle clausole della richiesta di finanziamento. La Corte ha replicato che, essendo tale documento divenuto irrilevante per effetto della comunicazione cliente, la relativa eccezione era stata correttamente ritenuta non rilevante. Ha richiamato il principio secondo cui la “decisività” del fatto omesso deve essere chiaramente allegata, con l’indicazione del rapporto di derivazione diretta tra l’omissione e la decisione sfavorevole, richiamando la Cass., S.U., n. 8053/2014.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione degli artt. 1936, 1944, 1362 e 1370 cod. civ., per avere la Corte ritenuto la dizione di coobbligato compatibile con quella di fideiubente senza fare ricorso al comportamento complessivo delle parti. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile, poiché tende a censurare l’interpretazione del giudice del merito senza individuare il modo in cui esso si sia discostato dai canoni ermeneutici evocati, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazioni.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.