Nullità per difetto di forma scritta non esclude risarcimento del danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4935 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, non viene meno quando i contratti a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923. Il difetto di forma scritta realizza, infatti, anche la violazione delle norme che impongono la specificazione della causale o la certezza dell’assetto temporale del lavoro a termine, funzionali nel diritto interno all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Ne consegue che l’agevolazione probatoria sul danno, nei limiti dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, resta applicabile anche in caso di nullità del contratto.
Il Fatto
Il lavoratore, iscritto nell’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, aveva prestato attività a chiamata per l’amministrazione regionale, deducendo l’abusiva reiterazione di contratti a termine. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma, aveva rigettato la domanda, escludendo la conversione del rapporto e negando il risarcimento del danno comunitario.
Il giudice d’appello aveva rilevato d’ufficio la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, ritenendola prevalente e assorbente rispetto alla nullità dell’apposizione del termine. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione della Direttiva 1999/70/CE. La Corte muove dall’inquadramento normativo: l’art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006 aveva introdotto l’art. 45-ter della legge regionale n. 16 del 1996, istituendo l’elenco speciale dei lavoratori forestali; l’art. 46 prevede contingenti di operai con garanzia di un numero minimo di giornate lavorative, contrapposti agli operai a tempo indeterminato.
Il sistema regionale è diretto alla progressiva stabilizzazione, ma i lavoratori delle fasce occupazionali restano lavoratori a tempo determinato. Le norme del d.lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva, si applicano anche ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni a statuto speciale: il fatto che il contratto non sia stato stipulato ai sensi di quel decreto nulla toglie all’applicazione delle norme imperative che disciplinano il rapporto.
Il requisito della forma scritta, richiesto dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, risponde all’esigenza antiabusiva di fissare la causale e la durata massima; il controllo formale garantisce certezza sull’assetto temporale anche quando la causalità è venuta meno. La sua inosservanza, a prescindere dalla nullità per difetto della forma propria dei contratti pubblici, si riverbera nell’elusione di una norma attuativa delle regole eurounitarie: la reiterata utilizzazione a termine senza contratto scritto realizza un’illegittima reiterazione.
La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria (CGUE, Mascolo e a., cause riunite C-22/13 e altre; CGUE, Rosado Santana; Marrosu e Sardino; Adeneler) e considera erronea la tesi della Corte d’Appello, che non ha verificato la compatibilità del rapporto con l’accordo quadro. L’agevolazione probatoria rappresenta il principio di effettività della tutela, contemperato con la regola dell’art. 97, comma 4, Cost., che impedisce la conversione nel pubblico impiego. Far dipendere quella tutela dal requisito formale la vanificherebbe proprio per il comportamento illegittimo del datore pubblico, primo responsabile della legittimità del proprio operato.
Il secondo motivo, sulla disponibilità a rendere la prestazione nell’arco dell’anno, è infondato: il corrispettivo non è previsto dal contratto collettivo e la mera attitudine a essere chiamati integra una modalità del rapporto, non una prestazione aggiuntiva. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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