Truffa aggravata e prescrizione maturata dopo l’appello: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 12499 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La doglianza che investe l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato penale, essendo relativa a un punto della decisione e non a un capo autonomo, determina la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce. Ne consegue che il giudice di legittimità deve rilevare l’eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more, non essendosi formato il giudicato finché il capo non sia integralmente definito in tutti i suoi punti. A fronte di tale sopravvenuta causa estintiva, l’annullamento senza rinvio prevale sull’annullamento con rinvio che pure sarebbe astrattamente imposto dalla omessa motivazione sul beneficio. La truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. resta procedibile d’ufficio quando la società offesa sia a partecipazione interamente pubblica.
Il Fatto
Con sentenza del 09/04/2024 la Corte di appello di Palermo confermava la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo il 26/01/2022 nei confronti dell’imputato per truffa aggravata, con riconoscimento della sospensione condizionale della pena. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione dell’art. 226 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sulla procedibilità d’ufficio; carenza di motivazione quanto alla prova, all’assenza di danno e al mancato riconoscimento della non menzione e della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen.; declaratoria di prescrizione maturata dopo la lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., rileva la partecipazione interamente pubblica della società presso cui il ricorrente prestava attività lavorativa, benché formalmente allocato tramite agenzia di somministrazione. Viene richiamato il principio secondo cui rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli organismi, anche a struttura privatistica, che svolgono funzioni strumentali a bisogni di interesse generale non industriale o commerciale, in stretta dipendenza da enti pubblici (Sez. II n. 20683 del 13/05/2022; Sez. II n. 29709 del 19/04/2017; Sez. II n. 29480 del 07/02/2017). La ratio dell’aggravante è la protezione del patrimonio pubblico, sicché il fatto è perseguibile d’ufficio.
Assume rilievo assorbente la doglianza sulla omessa motivazione in ordine al beneficio della non menzione della condanna. La sentenza impugnata è sul punto silente, pur avendo riconosciuto la sospensione condizionale, senza che sia dato comprendere le ragioni del diniego. L’omessa motivazione imporrebbe, a seconda dei casi, annullamento con rinvio, quando l’applicabilità del beneficio involga valutazioni di merito (Sez. III n. 40452 del 05/06/2018; Sez. III n. 31349 del 09/03/2017), o senza rinvio, se il beneficio possa essere direttamente disposto dalla Corte (Sez. V n. 14885 del 15/02/2021; Sez. III n. 56100 del 09/11/2018).
A tale provvedimento osta però la prescrizione maturata nelle more. Considerato il periodo di sospensione dal 22/09/2021 al 22/12/2021 per complessivi tre mesi e l’ultima violazione risalente al 07/03/2017, la prescrizione è maturata il 07/12/2024. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino), secondo cui la cosa giudicata si forma sui capi e non sui punti della sentenza: la mancata impugnazione della responsabilità preclude su tale punto, ma non basta a formare giudicato sul capo quando siano stati devoluti i punti relativi alle circostanze e alla pena. La causa estintiva va quindi rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente sul capo.
Poiché la doglianza sulla non menzione, afferendo a un punto della decisione, ha validamente instaurato il rapporto processuale sul capo, si può rilevare la prescrizione sopravvenuta (Sez. VI n. 57862 del 25/10/2018). Le altre doglianze restano assorbite. La sentenza è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131 c.p. – Reato complesso. Procedibilità di ufficio
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 226 c.p.p. – Conferimento dell'incarico