Inammissibile il ricorso sui vizi di motivazione e sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 11690 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia quando il giudice di appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio. Il ricorso basato su motivi meramente ripetitivi delle censure già formulate in appello, e perciò generici, è inammissibile. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che prospetti l’omessa pronuncia su una questione non dedotta con i motivi di appello. L’omessa pronuncia del giudice di appello sul trattamento sanzionatorio non ne impone l’annullamento quando il relativo motivo era già formulato in modo generico in secondo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato l’imputato per i reati di usura ed estorsione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti fondati su violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.

Con il primo motivo lamentava il travisamento del fatto nella scansione temporale della vicenda, sostenendo che le minacce erano successive all’unico episodio di restituzione del denaro e che la pretesa, avulsa da arbitrarietà, andava riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o al più come estorsione tentata. Con il secondo contestava la sussistenza dell’usura, a fronte di un margine di interesse asseritamente esiguo. Con il terzo deduceva l’omessa pronuncia sull’istanza di concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta a seguito della Corte cost. n. 120/2023.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi ripetitivi, e quindi genericamente formulati, oltre che manifestamente infondati. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ricostruito i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova in ipotesi di doppia conforme.

In caso di conferma della condanna in entrambi i gradi di merito, il vizio è deducibile solo in due evenienze: quando il giudice di appello abbia richiamato, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni rispetto al compendio acquisito in contraddittorio. La Corte richiama, sul punto, Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013 e, sulla saldatura tra le motivazioni, Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013.

Nel caso esaminato nessuno dei due presupposti ricorre. La ricostruzione proposta dalla difesa, secondo cui l’estorsione sarebbe stata commessa solo con le minacce successive alla restituzione, è stata ritenuta meramente alternativa a quella accolta dai giudici di merito, che avevano inteso la condotta come commessa con minacce già al momento della consegna del denaro. Il compendio probatorio è stato giudicato idoneo a sostenere la natura usuraria del prestito con motivazione coerente, replicata dalla sentenza di appello.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la questione della circostanza attenuante della lieve entità venne formulata in udienza soltanto dalla difesa di altro coimputato e non dall’imputato ricorrente. Ne deriva che non vi è spazio per dedurre l’omessa motivazione, né per chiedere l’applicazione dell’attenuante in sede di legittimità, atteso il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che sancisce l’inammissibilità del ricorso fondato su violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha riconosciuto l’omessa pronuncia del giudice di appello sul corrispondente motivo, ma ha escluso che da ciò discenda l’annullamento: il motivo relativo alla pena era già formulato in modo generico nel grado precedente e non avrebbe potuto condurre a esito migliore. La condanna ha comportato anche il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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