Continuazione: onere di allegazione di elementi concreti in executivis (Cass. pen. Sez. 7 n. 1626 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Grava sul condannato che invochi in sede di esecuzione l’applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, trattandosi di indici sintomatici, piuttosto che di un progetto criminoso unitario, di una abitualità criminosa. La motivazione del giudice dell’esecuzione che, valorizzando la notevole distanza temporale tra le condotte e la diversità dei luoghi di consumazione, escluda la continuazione non è manifestamente illogica e non è rivalutabile in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta dal condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., emesse dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Roma. Il giudice dell’esecuzione aveva dato atto dell’omogeneità delle violazioni, ma aveva negato l’unicità del disegno criminoso in ragione della notevole distanza temporale tra le condotte, commesse in città diverse.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione risulti carente o illogica, richiamando il precedente Sez. 1, n. 12936 del 2019.
Ha quindi ricordato che incombe sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi la disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. Non sono sufficienti la contiguità cronologica degli addebiti o l’identità della qualificazione giuridica, dovendosi escludere che tali indici siano rivelatori di un progetto unitario, essendo invece espressione di abitualità criminosa. In tal senso la Corte ha richiamato Sez. 1, n. 35806 del 2016 e Sez. 5, n. 21326 del 2010.
La censura del ricorrente, il quale ha insistito sull’omogeneità dei reati e sull’identità delle modalità esecutive, non ha adempiuto all’onere di allegazione, sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato, preclusa al giudice di legittimità, come affermato da Sez. 6, n. 5465 del 2021.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata sulla distanza temporale di quasi tre anni tra le condotte e sulla loro consumazione in città diverse, non è stata ritenuta manifestamente illogica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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