Reato continuato in executivis e scorporo dopo correzione art. 130 c.p.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 3748 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la correzione dell’errore materiale sulla specie della pena (es. “reclusione” invece di “arresto”), disposta dal giudice della cognizione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., incide sulla determinazione della violazione più grave in sede esecutiva, che deve essere individuata sulla base della pena effettivamente inflitta e non su quella erroneamente indicata in dispositivo. Il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in veste di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali il condannato aveva riportato condanna in sette distinti procedimenti penali. Il giudice aveva individuato come reato più grave quello per cui era stata inflitta la pena di mesi tre di reclusione, applicando aumenti di giorni cinque per ciascuno dei reati satelliti e rideterminando la pena complessiva in mesi quattro di reclusione.

Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo un duplice errore: l’erronea individuazione della violazione più grave, poiché la pena originariamente indicata come “reclusione” era stata corretta in “arresto” dal giudice della cognizione; e l’erronea determinazione dell’aumento complessivo, non avendo il giudice considerato che in alcuni procedimenti il condannato aveva riportato condanna per una pluralità di reati, senza operare lo scorporo necessario.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo entrambe le doglianze del Pubblico Ministero. Con riguardo alla prima, ha rilevato che la sentenza di condanna per il reato ritenuto più grave era stata effettivamente corretta, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., nel senso che la pena doveva intendersi come “arresto” e non come “reclusione”. Tuttavia, tale provvedimento correttivo non era stato ritualmente annotato sull’originale dell’atto, come richiesto dal comma 2 della stessa norma, con la conseguenza che la Procura aveva continuato a fare riferimento alla pena erroneamente indicata.

La Suprema Corte ha precisato che la pena effettivamente inflitta, nella specie mesi tre di arresto, non poteva costituire la “violazione più grave” ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. Essa doveva essere individuata, coerentemente con le indicazioni del ricorrente, nella pena di mesi otto di arresto inflitta in un diverso procedimento, che rappresentava il trattamento sanzionatorio più severo complessivamente irrogato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha enunciato il principio per cui, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, procedendo ad autonomi aumenti per ciascun reato satellite. Ha richiamato, a sostegno, il precedente Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 – 01, che costituisce espressione di un consolidato canone ermeneutico.

L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per un nuovo esame emendato dai profili di criticità segnalati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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