Illegittima la richiesta di rimborso IVA da parte del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6650 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario non è legittimato a richiedere al Fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa non si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile. In tal caso, non sussiste un diretto rapporto giuridico-tributario tra il cessionario e l’Amministrazione finanziaria, essendo il cedente l’unico soggetto passivo titolare del rapporto con l’Erario. L’azione di ripetizione nei confronti del cessionario è ammessa solo quando l’azione di rivalsa verso il prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, come in caso di fallimento o prolungata insolvenza del venditore, circostanze che devono essere concrete ed effettive.

Il Fatto

La società, cliente finale di un distributore di energia elettrica, ha presentato istanza di rimborso dell’IVA versata sul corrispettivo per l’anno d’imposta 2019, sostenendo che la fornitrice aveva illegittimamente incluso nella base imponibile gli oneri generali di sistema elettrico, che sarebbero un debito proprio del cliente e non parte del corrispettivo. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, ha impugnato il diniego dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la quale ha rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione e dichiarando infondata la pretesa nel merito.

La contribuente ha proposto appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Avverso tale pronuncia, la società ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, non opponendosi all’accoglimento del ricorso principale, e ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato previamente il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, investendo la questione pregiudiziale della legittimazione attiva della contribuente a richiedere il rimborso. Richiamando il principio di diritto già enunciato in precedenti pronunce, ha affermato che il cessionario non è legittimato a richiedere al Fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa, salvo che tale imposta non si rifletta sulla sua liquidazione finale, determinando un’eccedenza rimborsabile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

La Corte ha precisato che, in materia di IVA, occorre distinguere tre rapporti giuridici separati: quello tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; quello tra cedente e cessionario, concernente la rivalsa; e quello tra Amministrazione e cessionario, relativo alla detrazione. Questi rapporti, sebbene collegati, non interferiscono tra loro. Nel caso in cui il cessionario chieda il rimborso direttamente all’Erario, deve escludersi l’esistenza di un diretto rapporto IVA, poiché l’imposta è stata versata in rivalsa al fornitore, il quale è l’unico soggetto passivo titolare del rapporto tributario.

La Corte ha inoltre escluso che nella fattispecie ricorressero i casi, riconosciuti dalla giurisprudenza eurounitaria, in cui il cessionario può richiedere il rimborso all’Amministrazione, ossia quando l’azione di rivalsa nei confronti del prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento o prolungata insolvenza del venditore, circostanze che devono essere concrete ed effettive. Ha infine rilevato come il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito, sarebbe comunque fondato, in quanto gli oneri generali di sistema elettrico non hanno natura tributaria ma di corrispettivo contrattuale, rientrando quindi nella base imponibile IVA.

Alla luce di tali motivazioni, la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo e il ricorso principale, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *