Ricorso inammissibile su interessi civili se motivo non decisivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 6699 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di appello che abbia affermato la responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, prospetti una ricostruzione alternativa del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre effettivamente il travisamento della prova. In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, sono decisive, ai fini della prognosi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., le prove che nel giudizio di primo grado hanno determinato o anche solo contribuito a un esito liberatorio e che, espunte, si rivelino potenzialmente idonee a incidere sull’esito dell’impugnazione. La censura sulla mancata rinnovazione è generica se non chiarisce in quali termini l’escussione richiesta potesse risultare decisiva. L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.

Il Fatto

Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della pronuncia di primo grado, ne ha affermato la responsabilità agli effetti civili per il fatto loro ascritto a titolo di minaccia aggravata, condannandoli in solido al risarcimento del danno verso la parte civile.

Il ricorso investe la motivazione della dichiarazione di responsabilità, la determinazione del trattamento sanzionatorio, la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello e il mancato rinvio al giudice civile di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione 7 rileva che il motivo centrale non muove compiute censure di legittimità, ma prospetta una ricostruzione alternativa del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio. Manca la deduzione effettiva del travisamento della prova: il ricorrente si limita a compendiare il tenore degli elementi in atti, richiamando Sez. 2 n. 46288 del 2016. La doglianza è quindi inammissibile.

La censura sul trattamento sanzionatorio è del tutto inconducente, poiché la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado ai soli effetti civili. Il motivo difetta pertanto di interesse.

Quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, la Corte richiama il principio di Sez. 3 n. 45810 del 2024: sono decisive le prove che in primo grado hanno determinato o anche solo contribuito a un esito liberatorio e che, espunte, si rivelino potenzialmente idonee a incidere sull’esito dell’impugnazione. Il primo giudice aveva ricostruito il fatto su un esito liberatorio fondato solo sulla deposizione della persona offesa, poi escussa dalla Corte distrettuale, che ne ha riconosciuto piena credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, sufficiente a fondare la decisione ai fini civili (Sez. U. n. 41461 del 2012). Il ricorso, sul punto, si limita ad assumere assertivamente la necessità di escutere il teste, senza chiarire in che termini la sua deposizione potesse essere decisiva, né come potesse esserlo l’esame degli imputati, non rappresentando neppure che essi erano già stati escussi dal primo giudice (Sez. 3 n. 16131 del 2022).

È manifestamente infondata la censura sul mancato rinvio al giudice civile di appello. La Corte ribadisce il principio di Sez. U. n. 38481 del 2023: l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della disposizione. Ipotesi che nella specie non ricorre.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000; Sez. 1 n. 30247 del 2016), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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