Dichiarazioni spontanee contra se e prescrizione nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. VII n. 6698 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese contra se dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., norma che ne limita l’inutilizzabilità al solo dibattimento. Tuttavia, quando emerga dagli atti che le dichiarazioni autoaccusatorie sono state sollecitate dagli operanti e assunte in assenza del difensore, il giudice di legittimità deve verificare la loro effettiva utilizzabilità in rapporto all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e, se il reato risulta estinto per prescrizione maturata prima della decisione, deve disporre l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso che censuri genericamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 marzo 2024, aveva confermato la condanna resa all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di due imputate: la prima per il reato di tentato furto aggravato, la seconda per furto aggravato.
Avverso la pronuncia di appello entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. La difesa della prima ha censurato la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la difesa della seconda ha prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di utilizzabilità, in relazione all’utilizzo delle dichiarazioni contra se rese dall’imputata dinanzi ai Carabinieri.
La Motivazione della Corte
Il ricorso proposto nell’interesse della prima imputata è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La Corte distrettuale aveva dato conto in modo congruo e logico degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale, rimarcando il numero dei precedenti penali specifici della ricorrente.
Tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in sede di legittimità quando le censure sono affidate ad allegazioni del tutto generiche e non riferibili puntualmente al caso di specie. Ne è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorso della seconda imputata è stato invece ritenuto non manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee — e non quelle sollecitate — rese contra se dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., disposizione che ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento, secondo il precedente Sez. V n. 18048 del 2018.
Tuttavia, nel caso concreto, dagli atti emergeva che le modalità di assunzione delle dichiarazioni autoaccusatorie, la cui utilizzabilità era stata affermata dalla Corte territoriale, presentavano un dato decisivo: l’imputata aveva reso le dichiarazioni in assenza del difensore a precisa richiesta degli operanti, circostanza attestata dal verbale di sommarie informazioni.
Su tale premessa la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione del reato, pari a sette anni e sei mesi tenendo conto dell’interruzione e in assenza di sospensioni ex artt. 157 e 161 cod. pen., era spirato il 4 maggio 2024, prima della decisione. Ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a questa imputata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 350 c.p.p. – Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso