Transfer pricing, onere della prova e comparabilità delle imprese (Cass. civ. Sez. V n. 10577 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing, la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis, non configura una clausola antielusiva e non impone all’Amministrazione la prova dell’intento elusivo. Grava sull’Ufficio l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate a prezzi difformi dal valore normale, tenendo conto dei criteri indicati nelle Linee Guida OCSE. Il contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., è tenuto a dimostrare che le transazioni sono avvenute a valori di mercato normali. La metodologia prescelta dall’Ufficio resta sindacabile nel merito quando il campione di comparazione non è coerente per tipologia di produzione, localizzazione geografica e analisi funzionale, essendo privi di rilievo i soli dati di bilancio.

Il Fatto

L’Ufficio Grandi contribuenti della Direzione regionale della Lombardia emetteva nei confronti di una società avviso di accertamento IRES per il 2009, disconoscendo costi per oltre undici milioni di euro. La rettifica si fondava sulla riqualificazione al valore normale dei corrispettivi delle negoziazioni con due società collegate residenti in Cina, ritenuti superiori a tale valore, con conseguente trasferimento di utili all’estero.

La contribuente proponeva ricorso, respinto in primo grado e accolto in appello dalla Commissione tributaria regionale, che annullava l’atto impositivo. L’Amministrazione ricorreva per cassazione; analoga vicenda riguardava la società consolidante, con avviso di accertamento di secondo grado fondato sul medesimo rilievo e distinta sentenza di appello favorevole alla contribuente. I ricorsi, riuniti, giungono alla Corte dopo che la controricorrente ha eccepito la nullità dei giudizi di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della consolidante.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata. Rileva che, pur sussistendo, il contraddittorio risulta integro perché le cause sono state trattate in unico contesto e dal medesimo collegio sia in primo che in secondo grado, con sentenze del tutto sovrapponibili. Il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato e contrasterebbe con la ragionevole durata del processo. L’eccezione è pertanto respinta.

Sul merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 110, comma 7, t.u.i.r., nel testo vigente ratione temporis, richiama il valore normale definito dall’art. 9, comma 3, t.u.i.r.; la novella del 2017 e il d.m. 14 maggio 2018 hanno introdotto il principio di libera concorrenza e i metodi OCSE. Già prima della riforma, ricorda la Corte, la giurisprudenza si era allineata al principio enunciato nell’art. 9 del Modello OCSE, valorizzando le Linee Guida come soft law.

Quanto all’onere della prova, la Corte conferma l’orientamento consolidato: la norma non richiede di provare la funzione elusiva, ma la sola esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Grava sul contribuente, ex art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute a valori di mercato normali.

Nel caso concreto, però, i giudici di appello hanno accertato che l’Amministrazione non ha correttamente identificato il parametro di riferimento. Le sei società assunte a comparazione presentavano incongruenze di tipologia produttiva e di localizzazione geografica, e non risultava alcuna evidenza delle funzioni, rischi o investimenti comparabili, essendo disponibili solo i dati di bilancio. Il motivo è quindi infondato, risultando diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio a fronte di una motivazione plausibile e coerente. I ricorsi riuniti sono rigettati, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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